ORDINANZA urgente N.101
IL SINDACO
VISTO il DPCM del 08/03/2020 con relativo allegato e richiamati integralmente i contenuti;
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 648 del 09/03/2020;
VISTO I’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Calabria n° 3 del 08/03/2020 e
richiamati integralmente i contenuti, nonché quelle successive di chiusura di alcuni Comuni;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria N. 12 del 20 marzo 2020, da intendersi
qui trascritta e riportata, che ha indicato nuove e diverse disposizioni, alle quali ci si è adeguati;
VISTE le funzioni e i poteri in materia di Protezione Civile e Salute Pubblica;
VALUTATA la necessità di continuare a porre in essere tutte le iniziative e i provvedimenti per il
contenimento della diffusione di “COVID- 19” impedendo comportamenti che possano determinare
un possibile contagio, posto altresi che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato
l’epidemia COVID-19 come PANDEMIA, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità
raggiunti a livelli globali;
VISTO il DPCM del 11/03/2020, nonche il Decreto “Curaltalia”, ai quali deve farsi riferimento:
VISTO il D.L.vo n°267 del 18/08/2000;
VISTE le note Ministeriali e prefettizie;
VISTO IL DECRETO LEGGE n.19 del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020;
VISTA la Circolarc del Ministero dell’Interno N. 15350/117 (2) Uff.Prot.Civ. in data 27/03/2020,
che ha chiarito non esserci più “differenziazioni circa le limitazioni tra le medie e grandi strutture di
vendita”
VISTO il DPCM del 01/04/2020 (pubblicato in G.U. il successivo 2/4), che ha prorogato tutte le
limitazioni anti-contagio alla data del 13 aprile 2020;
VISTO il DPCM del 10 aprile 2020, che prolunga il “lockdown” fino al 3 maggio, con aperture graduali a
far data dal 14 aprile 2020, che si intende qui integralmente trascritto e riportato;
VISTE tutte le precedenti Ordinanze del Sindaco di Belvedere Marittimo in materia anti Covid-19,
da intendersi qui trascritte e riportate, che restano vigenti nelle parti che non siano in contrasto con
le disposizioni seguenti.
ORDINA
Che l’efficacia delle disposizioni di cui alle precedenti Ordinanze Sindacali rimangono valide fino
al 3 Maggio 2020, fatta eccezione per le attività legali e contabili, di direzione aziendale consulenze
gestionali, studi di architettura e d’ingegneria, attività professionali scientifiche e tecniche, servizi
veterinari, le quali potranno csercitare le proprie attività, aperte al pubblico, fino alle ore 15,00 e
chiuse al pubblico fino alle ore 19,00
Si avverte che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente
Ordinanza, sarà punito ai sensi dell’art 650 c.p.
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di
Belvedere M.mo, al Prefetto di Cosenza e al Ministero della Salute.
Dispone altresi che sia resa pubblica on-line sul sito del Comune, dandone ampia diffusione.

AVVERTE
Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per
territorio, entro 60 giorni dall’affissione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni
Dalla Residenza Municipale, li 13 aprile 2020.
IL SINDACO
Dott. Vincenzo Cascinu