Scalea – Dopo la sospensione del provvedimento di decadenza adottato dal Comune di Scalea il 21 luglio 2022, dalla concessione demaniale marittima relativa alla struttura della associazione ed al relativo stabilimento, il T.A.R. di Catanzaro ha definitivamente accolto le ragioni poste a fondamento del ricorso. Con la sentenza del 26 aprile 2023, il Tribunale ha ripercorso i momenti salienti della vicenda, accogliendo tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte dai difensori dell’associazione, gli avv.ti Massimiliano Forestieri e Tiziana Forestieri del Foro di Paola. In particolare, il T.A.R. ha accolto le censure relative al mancato rispetto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza amministrativa in riferimento alle modalità di accertamento, ai vizi di istruttoria e a quelli di motivazione del provvedimento impugnato, specificando che: “Trattasi di elementi che… ritiene il Collegio non siano stati adeguatamente valutati dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, con… approfondita istruttoria al fine di adottare un provvedimento così drastico e incisivo come quello contestato in questa sede”. “Sono soddisfatto del risultato ottenuto – dichiara il Presidente Giuseppe Romeo – ad esito di una vicenda che ha visto l’A.N.M.I. di Scalea destinataria di un provvedimento ingiusto che ne ha danneggiato l’immagine. Con questa sentenza il Tribunale ha portato alla luce la verità dei fatti. E’ stato chiarito in modo assoluto che l’associazione non ha mai perseguito fini di lucro”. “L’accaduto – continua il Presidente – lascia l’amarezza per le ombre gettate sull’operato del consiglio direttivo da me rappresentato, per cui ci riserviamo di proporre le azioni risarcitorie nelle sedi competenti”. “Esprimo compiacimento per la conclusione positiva della vicenda che conferma ancora una volta il buon operato del Gruppo A.N.M.I. di Scalea – dichiara il Delegato Regionale Calabria Settentrionale, Paolo Apicella -, e non nascondo che si tratta di un provvedimento illegittimo che si sarebbe potuto e dovuto evitare”. In definitiva, la sentenza conferma che alcuna violazione è stata posta in essere e che, pertanto, le attività sono risultate pienamente conformi allo Statuto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 326 del 27.11.1984, che stabilisce tra i principi fondamentali di questa associazione di carattere nazionale proprio l’assenza di finalità lucrative.