Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’Avv. Quantistica

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Misure di Prevenzione, ha disposto la revoca con effetto retroattivo della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata a Junior Muto, figlio di Franco Muto, boss di Cetraro ed esponente di primo piano della criminalità organizzata calabrese. Il provvedimento è stato adottato all’esito della Camera di Consiglio del 26 novembre scorso e depositato nella giornata odierna dal Collegio giudicante (Carmen Ciarcia, Presidente, Stefania Antico, Giudice a latere, e Fabio Giuseppe Squillaci, Giudice a latere/relatore). Con il decreto, il Tribunale di Cosenza, sulle conclusioni difformi rassegnate in udienza dalla locale Procura della Repubblica, ha accolto integralmente l’istanza di revoca proposta dall’Avv. Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, rilevando il difetto originario ed attuale di pericolosità sociale.Junior Muto era stato sottoposto alla misura il 29 febbraio 2012, su proposta della Questura di Cosenza, per la durata di due anni (dall’11 aprile 2012 al 10 aprile 2014), in quanto qualificato come “soggetto pericoloso generico” ai sensi del Codice Antimafia, poiché ritenuto “persona dedita alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità della collettività” e “che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.”. La misura era stata confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro l’11 ottobre 2013 ed era divenuta irrevocabile il 23 novembre dello stesso anno, non essendo stato proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. A seguito della sorveglianza speciale, nel maggio 2012 la Prefettura di Cosenza aveva disposto anche la revoca della patente di guida, titolo mai più riacquisito dall’interessato, con conseguente grave limitazione della libertà di circolazione tutelata dal diritto costituzionale ed internazionale.Nell’articolata istanza depositata il 29 settembre scorso, il difensore ha ricostruito l’intero percorso giudiziario dell’assistito, evidenziando come la misura fosse stata applicata in assenza totale dei presupposti di legge e fondata su procedimenti penali poi definiti tutti con esiti assolutori e, in caso di coesistenza di un procedimento penale e di un procedimento di prevenzione, e il giudizio penale sfoci in una sentenza di assoluzione, una elementare regola logica, che è anche regola positiva di giudizio – quella di non contraddizione – esige che il giudizio di prevenzione si fondi su elementi che non siano stati esclusi o smentiti, quanto alla loro esistenza, nel giudizio penale, onde evitare una inconciliabilità tra i fatti che hanno condotto all’assoluzione dell’imputato e quelli posti a fondamento della misura di prevenzione. Il Giudice della prevenzione non può interpretare diversamente – rispetto al Giudice penale – gli elementi di prova raccolti nel giudizio penale, poiché l’attribuzione di una simile facoltà al Giudice della prevenzione porterebbe elementi di disordine nel sistema e contrasterebbe con l’esigenza di non contraddizione che permea tutti gli ordinamenti giuridici.Il Tribunale di Cosenza ha condiviso la tesi del difensore, rilevando che fatta eccezione per la remota condanna del 2004 – il cui reato si è estinto per effetto della sospensione condizionale della pena – il Muto è stato definitivamente assolto da tutte le ulteriori imputazioni contestategli. Il giudizio di pericolosità non può dunque basarsi su vicende giudiziarie definitivamente neutralizzate da sentenze irrevocabili di assoluzione. La Questura di Cosenza, Divisione di Polizia Anticrimine, nella sua relazione, aveva inserito anche ulteriori elementi recenti a carico del sorvegliato speciale (una condanna del 2022 per detenzione e porto di arma bianca per un fatto risalente al 2019 e diverse frequentazioni con pregiudicati dal 2020 al 2025), che il difensore ha puntigliosamente contestato e chiesto di non utilizzare. In ogni caso, il Tribunale, ha ritenuto che tanto la condanna riportata nel 2022 che i saltuari ed attuali contatti con soggetti gravati da precedenti di polizia, erano comunque irrilevanti ai fini della decisione sulla revoca della misura di prevenzione.Con la revoca ex tunc, vengono meno tutti gli effetti pregiudizievoli connessi allo status di persona sottoposta in via definitiva ad una misura di prevenzione, nonché tutte le interdizioni amministrative e civili conseguenti (licenze, autorizzazioni, concessioni, finanziamenti, accesso a contratti pubblici). Il provvedimento consente inoltre all’interessato di conseguire una nuova patente di guida senza dover attivare la procedura di “riabilitazione speciale” prevista dall’art. 70 del Codice Antimafia innanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro. Piena soddisfazione è stata espressa dall’Avvocato Emilio Enzo Quintieri: “si tratta di una decisione di grande rilievo giuridico, che ristabilisce la verità processuale e restituisce dignità e diritti fondamentali ad una persona, con un cognome pesante, ingiustamente colpita da una misura di prevenzione gravemente afflittiva eseguita per due anni risultata infondata sin dall’origine. Infatti, non vi erano assolutamente i presupposti per poter applicare la sorveglianza speciale né all’epoca né oggi. Il decreto del Tribunale di Cosenza, che giunge a distanza di oltre dieci anni, dimostra come la giurisdizione, quando esercitata con rigore ed imparzialità, è in grado di correggere anche le più gravi distorsioni.”

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