❗️ECCO IL CONTENUTO DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA ON. Jole Santelli

🔴MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE
Fermo restando quanto previsto per l’intero territorio nazionale con il DPCM 4 marzo 2020 e con il DPCM 8 marzo 2020, sono adottate nel territorio regionale le misure urgenti indicate nella presente Ordinanza.

📌1. A chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e:
-nella Regione Lombardia
-nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia
dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (DPCM 08 marzo 2020 l’aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione),
si applica la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva.

📌2. Chiunque si trovi nelle condizioni di cui al punto 1, deve comunicare tale circostanza direttamente – ovvero attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 – al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure già previste nell’Ordinanza n. 1/2020.

📌3. I Dipartimenti di Prevenzione forniscono giornalmente al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie e al Prefetto territorialmente competente, le informazioni relative ai soggetti posti in quarantena o isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, secondo il format appositamente definito.

📌4. I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l’emanazione del provvedimento di competenza.

📌5. Le società di autolinee, Trenitalia e le compagnie aeree devono comunicare l’elenco dei passeggeri provenienti in Calabria dalle zone di cui al punto 1. ai Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti, anche tramite i sindaci.

📌6. I Prefetti delle Province regionali dispongono verifiche presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, le stazioni delle autolinee interregionali, per l’applicazione di quanto disposto con la presente Ordinanza.

📌7. Al Sindaco, quale Autorità locale di Protezione Civile si demanda la valutazione circa l’apertura del Centro Operativo Comunale con l’attivazione di almeno le funzioni “assistenza alla popolazione” e “volontariato”, anche al fine di garantire la necessaria assistenza alle categorie fragili e ai cittadini sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare, nonché opportune iniziative di sensibilizzazione nei confronti della popolazione.

📌8. Con successivo provvedimento saranno disposte ulteriori procedure operative per gli adempimenti previsti dalla presente Ordinanza.