Di Antonello Troya

Un’ importante ordinanza è stata emessa in data odierna   dal Sindaco,  Sen. Ernesto Magorno, in materia di pubblica sicurezza, emissioni sonore, somministrazione di bevande alcoliche ai minori e rispetto del pubblico decoro.  Questi i punti fondamentali dell’atto :

1) Agli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande che operano nel  centro storico del Capoluogo (cosi come delimitato dal vigente PRG),  di cessare la diffusione di musica nel locale,  in qualsiasi modo prodotta, entro le ore 01,30 durante il periodo estivo (giugno – settembre)   riducendo comunque l’emissione sonora dopo la mezzanotte ,  fermo restando i vincoli e le disposizioni del vigente regolamento di classificazione acustica approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 21/3/2016 

2) Agli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande che operano nel territorio comunale di Diamante è vietato tassativamente la vendita a basso costo (shottino ad 1 Euro) di alcolici e superalcolici

3) Agli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande che operano nel centro storico del Capoluogo è disposto a partire dalle ore 20,00  il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche  in contenitori di vetro o di ceramica (bottiglie , bicchieri , tazze ecc.) da consumare su strade e vie aperte al pubblico , fatta eccezione per il consumo della suddette bevande nelle aree annesse ai pubblici esercizi in possesso di regolare autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico o privato .

4) I titolari dei pubblici esercizi hanno inoltre l’obbligo di controllare gli avventori e il personale, al fine di contenere il rumore di tipo antropico e quello di origine diversa dalla diffusione sonora , nonché di allontanare i clienti che arrecano disturbo presso il proprio locale , di rimuovere carte, bottiglie, lattine e quant’altro costituisce a rendere indecoroso l’aspetto esterno del locale e delle sue immediate vicinanze;

Nell’ordinanza  si legge quindi: “L’inosservanza degli obblighi e prescrizioni di cui sopra, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 154,00 a €. 1032,00 prevista dall’art. 17 bis, comma 3 del R.D. n.773/1931 per i pubblici esercizi. A seguito di accertata e reiterata violazione delle disposizioni di cui sopra si applica la procedura stabilita dagli artt 17 ter e 17 quater del R.D. n. 773/1931  e ss.mm.ii. che prevede la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per un periodo da uno a tre mesi, per inosservanza delle prescrizioni imposte da Sindaco”.

Con l’atto odierno, infine si  ordina:  “Altresì il divieto di passeggiare  nel centro storico e nella zone a maggior flusso turistico in costume da bagno, a torso nudo, scalzi, di provocare schiamazzi e compromettere il decoro dei luoghi turistici”.