BELVEDERE MARITTIMO- Una decisione destinata a fare giurisprudenza e a ridefinire i confini della legittimità dei controlli stradali automatizzati è stata pronunciata dall’Ufficio del Giudice di Pace di Paola, anche nella persona della dottoressa Paola Canino, che ha accolto integralmente il ricorso proposto contro un verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Acquappesa. La vicenda trae origine da una serie di pesanti sanzioni notificate a una automobilista per presunte violazioni al Codice della Strada connesse a una manovra di sorpasso vietato sulla strada statale 18, rilevate in modalità automatica attraverso il dispositivo denominato sorpassometro SV3. L’avvocato Ugo Massimilla, difensore della ricorrente, ha ottenuto una netta vittoria legale dimostrando l’illegittimità assoluta dell’accertamento basata su molteplici profili critici, a partire dalla totale assenza di una formale omologazione ministeriale dell’apparecchiatura di ripresa. La sentenza ha richiamato i più recenti e consolidati orientamenti della Corte di Cassazione per chiarire la netta distinzione tra l’approvazione e l’omologazione di un dispositivo elettronico. Mentre l’approvazione costituisce un’autorizzazione amministrativa generale di carattere tecnico sulle caratteristiche del prototipo, l’omologazione rappresenta una certificazione tecnica vincolante che garantisce la precisione, l’affidabilità e la conformità dello strumento agli standard normativi, ponendosi come presupposto indispensabile affinché i dati raccolti possano assumere valore di prova legale in un procedimento sanzionatorio. Nel caso di specie, il sorpassometro utilizzato dal Comune di Acquappesa disponeva unicamente di una generica approvazione ministeriale, una carenza documentale insanabile che di fatto ha privato l’accertamento di ogni fondamento giuridico. Oltre al difetto del titolo certificativo, l’avvocato Massimilla ha fatto emergere forti perplessità in merito alla terzietà delle verifiche sul campo, poiché i controlli di funzionalità del dispositivo erano stati eseguiti dal direttore tecnico della stessa società privata che produce e commercializza il sorpassometro, senza il coinvolgimento di laboratori accreditati o di enti terzi indipendenti, come espressamente richiesto dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada a tutela dell’affidabilità probatoria dello strumento. Un secondo pilastro fondamentale che ha indotto il Giudice di Pace ad annullare la sanzione riguarda i gravi difetti riscontrati nella segnaletica stradale di preavviso. La legge impone che la presenza di dispositivi automatici di rilevamento sia preventivamente e chiaramente segnalata agli automobilisti per garantire il diritto all’informazione e consentire la regolazione della condotta di guida. La documentazione esaminata in giudizio ha rivelato che il Comune non aveva rispettato le prescrizioni tecniche imposte dall’Anas in sede di autorizzazione, omettendo di fornire prove circa le dimensioni corrette e il posizionamento dei cartelli rispetto al punto di rilevazione, e mancando di ripetere la segnaletica in corrispondenza delle intersezioni laterali per avvisare i veicoli in immissione. Inoltre, la dicitura utilizzata sulla cartellonistica, ovvero attenzione sorpassometro, è stata giudicata del tutto atipica ed equivoca, poiché non corrisponde ad alcun segnale tipizzato dal Codice della Strada ed è risultata idonea a ingenerare confusione anche nell’automobilista mediamente diligente, traducendosi in un oggettivo deficit informativo. Infine, la sentenza ha censurato l’operato dell’amministrazione comunale sotto il profilo del calcolo delle sanzioni, accogliendo l’eccezione di illegittima applicazione del cumulo materiale. La Polizia Municipale aveva infatti contestato e sommato tre diverse violazioni per la medesima manovra, relative al sorpasso vietato, alla circolazione contromano e al superamento della striscia longitudinale continua. Il Giudice di Pace ha invece stabilito che l’azione era espressione di un’unica manovra strutturalmente indivisibile e che l’applicazione di più sanzioni distinte violava il principio del cumulo giuridico, secondo il quale si sarebbe dovuta applicare unicamente la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Per tutti questi convergenti motivi, la dottoressa Canino ha definitivamente pronunciato l’annullamento del verbale impugnato, condannando il Comune di Acquappesa al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore dell’avvocato Massimilla, e sancendo un importante principio di garanzia a tutela della trasparenza e della correttezza dell’azione amministrativa nei confronti degli utenti della strada.


































