Il sindaco di Praia a Mare, Antonio Praticò, ha revocato l’ordinanza dell’otto gennaio scorso. La decisione è stata presa tenendo conto della normativa nazionale, che supera di fatto le disposizioni imposte. Pertanto:

  • Per la scuola dell’infanzia, in presenza anche di un solo caso di positività nella sezione l’attività educativa viene interrotta per 10 giorni; per la stessa durata i bambini sono soggetti a quarantena con test (molecolare o antigenico) negativo al termine della stessa.
  • Per la scuola primaria, l’interruzione dell’attività didattica in presenza, per la durata di 10 giorni, è disposta qualora i casi di positività nella classe siano almeno due. In tale periodo l’attività didattica si svolge con modalità a distanza. Se vi è un solo caso di positività, l’attività prosegue in presenza con l’effettuazione di due tamponi (molecolari o antigenici), di cui il secondo (T5) a distanza di 5 giorni dal primo (TØ). Per quanto riguarda il servizio di refezione, si raccomanda di rispettare una distanza interpersonale di almeno due metri durante la consumazione del pasto.
  • Per la scuola secondaria di I e II grado, la sospensione dell’attività didattica in presenza, con passaggio alla didattica a distanza, riguarda tutti gli alunni della classe qualora i soggetti contagiati siano almeno tre. In presenza di un caso di contagio, prosegue l’attività in presenza con obbligo di indossare, per dieci giorni, mascherine di tipo FFP2, evitando di consumare pasti se non è possibile rispettare almeno due metri di distanza interpersonale. Se i casi positivi nella classe sono due, l’attività in presenza prosegue, con gli stessi accorgimenti previsti per il singolo caso di contagio, solo per gli alunni che hanno completato il ciclo vaccinale o che risultano guariti dal Covid da meno di 120 giorni. Per tutti gli altri, l’attività didattica è svolta in modalità digitale per la durata di 10 giorni, durante i quali gli alunni stessi sono posti in quarantena con obbligo di test negativo in uscita (molecolare o antigenico).
    Per quanto riguarda uno degli aspetti più problematici, come tale indicato in modo particolare dalla CISL Scuola e dalle altre organizzazioni sindacali, la circolare afferma che il quadro normativo conseguente all’emanazione del DL 1/2022 consente di esigere da parte degli interessati la “dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo”.