In questi giorni i cittadini paolani si sono visti recapitare numerosi avvisi di pagamento (in realtà ingiunzioni) per accertamenti IMU e tariffe acqua che il comune ritiene non essere state pagate.
Proprio sul caos generato dall’invio delle bollette dell’acqua, che oramai da un decennio sono oggetto di polemiche ma soprattutto di specifica attività da parte di ARERA, mercoledì sera questo movimento ha ritenuto di organizzare un partecipato incontro sul web.
Nei giorni addietro abbiamo già fornito la nostra versione dei fatti sul mancato rimborso che il Comune deve ancora corrispondere ai cittadini per le tariffe illegittimamente applicate per gli anni 2013, 2014 e 2015. Ogni paolano ha potuto riscontrare, rispetto a quanto ha pagato in quegli anni, quanto gli sarebbe stato restituito – a detta di qualcuno – come conguagli. Zero, niente di niente.
Aspetto fondamentale, ora, è la mancata applicazione della legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/19), ai sensi della Deliberazione ARERA n. 547/2019/R7idr e s.m.i., circa la prescrizione biennale delle bollette dell’acqua poste formalmente all’incasso dopo il 2 gennaio 2020.
Proprio con la Deliberazione 17 Dicembre 2019 547/2019/R/IDR e s.m.i., l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha stabilito che, con riferimento alle fatture relative al servizio idrico emesse con scadenza successiva al 1 gennaio 2020, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il gestore è tenuto ad informare l’utente finale in merito alla possibilità di eccepire la prescrizione.
Il gestore deve in particolare riportare in fattura il seguente avviso testuale: “La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17). Per non pagare tali importi, La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]”. In caso di presunta responsabilità dell’utente, invece, il gestore è tenuto ad integrare la fattura con una nota contenente il seguente avviso testuale: “La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni da pagare e non soggetti a prescrizione in quanto dalle verifiche è emersa una Sua presunta responsabilità per il ritardo nella fatturazione di tali importi”.
Non solo. Il gestore deve precisare nella nota informativa:l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni;

la motivazione che ha determinato la presunta responsabilità dell’utente;

la possibilità di inviare un reclamo al gestore, nonché un recapito postale o fax e un indirizzo di posta elettronica del gestore o una modalità telematica a cui far pervenire il reclamo medesimo.
È evidente che le ingiunzioni/avvisi di pagamento recapitate in questi giorni ai cittadini paolani, che per questi motivi sono da ritenersi prescritte, non rispettano neanche i requisiti formali determinandone la nullità, come ribadito anche dall’AGCOM Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 5 luglio 2022, pronunciandosi su un caso analogo e concluso con l’irrogazione di una sanzione di 500 mila euro per tali irregolarità.
Ecco perché avevamo da tempo suggerito soluzioni sempre e soltanto nell’interesse supremo della collettività. Allo stesso tempo non potevamo non rendere edotti i cittadini dei propri diritti. Ad altri ora l’onere di trovare soluzioni”. È quanto rende noto Il Gruppo Consiliare Rete dei Beni Comuni.

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