ORDINANZA del 29.11.2020 PROT. N. 32598 del 29.11.2020
OGGETTO: Proroga ordinanza contingibile ed urgente sospensione attività scolastiche in presenza n 633 del 24.11.2020 dal 30.11.2020 al 03.12.2020.
IL SINDACO
LETTO il DPCM del 3 novembre 2020, ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO, in particolare, l’art. 3 del citato DPCM rubricato “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” laddove, al comma 1, è previsto che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione”;
CONSIDERATO che con ordinanza del Ministero della salute del 4 novembre 2020, e successiva di conferma del 20 novembre, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” la Regione Calabria è stata inserita nell’allegato 2 («scenario di tipo 4» con un livello di rischio «alto») così statuendone l’applicazione delle misure di cui all’art. 3 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 a decorrere dalla data del 6 novembre 2020;
CONSIDERATO che, in particolare, il suddetto art. 3, comma 4, lett. f) del DPCM del 3 novembre 2020 prevede che “fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n.89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”;
PRESO ATTO che, in considerazione della valutazione dell’andamento epidemiologico sul territorio di Paola, si è provveduto ad adottare, con differenti provvedimenti, misure di contenimento più restrittive rispetto a quelle adottate a livello nazionale, con specifico riferimento allo svolgimento delle attività didattiche da svolgersi a distanza;
RICHIAMATA, in particolare, l’ultima ordinanza sindacale n. 633 del 24.11.2020 con la quale, per le motivazioni nella stessa analiticamente riportate, che qui si intendono integralmente richiamate, finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio comunale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti – si è provveduto dal 25 novembre 2020 e fino a tutto il 28 novembre a sospendere le attività didattiche in presenza delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado, sia pubbliche che private ricadenti nel territorio del Comune di Paola ed a stabilire che le stesse si svolgano esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all’autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza;
PRESO ATTO che il Ministro della Salute, con ordinanza del 27 novembre 2020, ha disposto per la Calabria l’applicazione delle misure di contenimento dello scenario 2 caratterizzato da una elevata gravità e da un livello di rischio alto, degradando la Calabria da zona rossa a zona arancione per la quale valgono le misure stabilite dall’art. 2 del DPCM del 3 novembre 2020, tra le quali, in particolare, con riferimento alle scuole, la previsione della didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, per le primarie e per le secondarie di primo grado;
CONSIDERATO, tuttavia che il DPCM del 03 novembre è in scadenza e che è allo studio da parte del Governo una nuova bozza di DPCM, preso atto della necessità di continuare a contenere il dilagare del virus che è ancora in crescita, nonostante un progressivo rallentamento dovuto alle misure in atto dallo scorso 03 novembre;
RITENUTO opportuno, nell’attesa che il Governo emani nuovo DPCM continuare a mantenere sospesa la didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado; CONSIDERATO, peraltro, che i rischi di contagio sono ancora molto elevati e tali da richiedere un’allerta alta ed il mantenimento delle misure di contenimento più rigide come quelle finora adottate con riferimento al mondo della scuola;
CONSIDERATO che senza l’adozione delle misure contenimento adottate l’incremento dei casi di positività sarebbe stato di sicuro esponenziale;
LETTA a lettera inviata a tutti i Sindaci della Provincia di Cosenza dai pediatri di famiglia con la quale, in considerazione di tutta una serie di elementi di valutazione, che qui si intendono integralmente trascritti, di carattere medico e non solo, si auspica il permanere della didattica a distanza per tutto il mese di dicembre; PRESO ATTO della fragilità dell’organizzazione sanitaria regionale, come evidenziata a diversi livelli istituzionali, non adeguata a fronteggiare un eccessivo diffondersi dell’epidemia;
DATO ATTO che i bambini, in quanto molto spesso asintomatici, sono un grande veicolo del virus per come rilevato da autorevoli esponenti della comunità scientifica;
RITENUTO necessario in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti che, dal 30 novembre 2020 e fino al 03 dicembre 2020, che le attività scolastiche e didattiche delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado, sia pubbliche che private ricadenti nel territorio del Comune di Paola, si svolgano esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all’autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza;
VISTO l’art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, che abrogando l’art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell’epidemia in corso;
VISTO il D.L. 33, del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;
VISTO l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VALUTATA, altresì, la necessità di garantire a tutti gli alunni, laddove possibile, la prosecuzione del proprio percorso formativo attraverso l’utilizzo della didattica a distanza, e la necessità di garantire agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, la didattica in presenza ed il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020;
DISPONE
La proroga dell’ordinanza n. 633 del 24 11 2020 fino al prossimo 03.12.2020 e, pertanto,
ORDINA
che – ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio comunale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti – dal 30 novembre 2020 e fino a tutto il 03 dicembre, le attività didattiche delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado, sia pubbliche che private ricadenti nel territorio del Comune di Paola si svolgano esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all’autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza.
D I S P O N E

  • Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo on-line del Comune di Paola e ne sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa, social e locandine;
  • Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per i successivi adempimenti di competenza ai dirigenti delle seguenti istituzioni scolastiche:
     Istituto Comprensivo Statale “F. Bruni”;
     Istituto Comprensivo Statale “I. Gentili”;
     Istituto Paritario Suore Domenicane “Santa Vergine di Pompei e San Francesco di Paola”;
     Scuola dell’Infanzia “L’Albero Azzurro”;
     Asilo Comunale Collodi Cooperativa Sociale “Raggio di Sole”;
     La Foresta dei Sogni – Servizi Integrativi dell’Infanzia;
     Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza
  • Che copia dell’ordinanza venga, altresì, trasmessa a mezzo pec ai seguenti indirizzi:
     A SE il Prefetto di Cosenza;
     Al Commissariato di P.S. di Paola;
     Alla Compagnia Carabinieri di Paola;
     Al Gruppo della Guardia di Finanza di Paola; Al Dipartimento di Prevenzione ASP di Cosenza Alla Polizia Municipale di Paola.
    A V V I S A
    Che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, oppure in alternativa, il ricorso al Capo dello Stato (DPR 24.11.1971 n. 1199).
    Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedente ordinanza che dovessero essere in contrasto con essa. Dalla Residenza comunale lì, 29/11/2020