Nino Spirlì, neo presidente facente funzione, della Regione Calabria, con le ordinanze N.74 e N.75 ha disposto due nuove zone rosse in Calabria: Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC) e Torre di Ruggiero (CZ)

Misure relative alla “zona rossa” presso il Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC)
1.Sono consentiti, esclusivamente, spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate
esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare,
comunque, le obbligatorie misure di distanziamento fisico e di prevenzione.

  1. .Si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi
    per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione.
  2. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti
    solamente in prossimità̀ della propria abitazione.
  3. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una
    sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
  4. L’eventuale presenza di accompagnatori può̀ essere consentita esclusivamente per motivi di salute,
    ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro,
    qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al
    tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
  5. È vietata la pratica di ogni attività̀ motoria e sportiva all’aperto , anche in forma individuale . Nel
    caso l’attività̀ motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute , dovrà̀ essere effettuata in
    prossimità̀ della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone.
    È consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini purché in prossimità dell’abitazione ed
    evitando assembramenti e, in caso di comprovata necessità (quale l’impossibilità di lasciare il minore
    in casa con un adulto), presso uno degli esercizi la cui attività è consentita. Analogamente le
    medesime considerazioni sono applicabili ad anziani e disabili.
  6. Per quanto riguarda le persone affette da disturbi dello spettro autistico, può essere consentito lo
    spostamento anche con un accompagnatore (previa autocertificazione circa lo stato di necessità per
    condizioni di salute) oltre la prossimità delle abitazioni.
  7. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. È
    consentito l’utilizzo dei distributori automatici.
  8. Per le attività commerciali e produttive ritenute essenziali si deve fare riferimento a quanto a suo
    tempo riportato nel DPCM 10 aprile 2020.

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Allegato 1
Misure relative alla “zona rossa” presso il Comune di Torre di Ruggiero (CZ)
1.Sono consentiti, esclusivamente, spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate
esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare,
comunque, le obbligatorie misure di distanziamento fisico e di prevenzione.

  1. Si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi
    per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione.
  2. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti
    solamente in prossimità̀ della propria abitazione.
  3. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una
    sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
  4. L’eventuale presenza di accompagnatori può̀ essere consentita esclusivamente per motivi di salute,
    ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro,
    qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al
    tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
  5. È vietata la pratica di ogni attività̀ motoria e sportiva all’aperto , anche in forma individuale . Nel
    caso l’attività̀ motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute , dovrà̀ essere effettuata in
    prossimità̀ della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone.
    È consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini purché in prossimità dell’abitazione ed
    evitando assembramenti e, in caso di comprovata necessità (quale l’impossibilità di lasciare il minore
    in casa con un adulto), presso uno degli esercizi la cui attività è consentita. Analogamente le
    medesime considerazioni sono applicabili ad anziani e disabili.
  6. Per quanto riguarda le persone affette da disturbi dello spettro autistico, può essere consentito lo
    spostamento anche con un accompagnatore (previa autocertificazione circa lo stato di necessità per
    condizioni di salute) oltre la prossimità delle abitazioni.
  7. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco . È
    consentito l’utilizzo dei distributori automatici.
  8. Per le attività commerciali e produttive ritenute essenziali si deve fare riferimento a quanto a suo
    tempo riportato nel DPCM 10 aprile 2020.