ORDINANZA N° 214 DEL 21.05.2020
Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni organizzative per lo svolgimento dei
mercatini settimanali di domenica 24 e 31 maggio 2020 – Ordinanza ai sensi dell’art.
50 del D.Lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità pubblica.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DISPONE

  • è consentito lo svolgimento del mercatino settimanale della domenica, settore
    alimentare e non alimentare, per i giorni 24 e 31 maggio 2020, nelle aree destinate
    di Via Vulcano ad Amantea e di via delle Ginestre della frazione Campora San
    Giovanni;
  • di limitare l’accesso all’area di via Vulcano, al fine di garantire, in funzione degli
    spazi disponibili, il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le
    attività e le loro fasi, ai soli titolari di concessione pluriennale rilasciata dal
    Comune di Amantea;
  • gli operatori commerciali titolari di posteggio dovranno:
    a. installare il proprio banco non prima delle ore 6:30 e comunque entro le ore
    8:00;
    b. lasciare libera l’area entro e non oltre le ore 14:00;
  • fra un posteggio e l’altro:
    a. dovrà essere mantenuta la distanza di almeno mt. 1,50;
    b. in corrispondenza del limite del banco dovrà essere collocata una parete
    divisoria di altezza non inferiore a mt. 1,50 ovvero un prolungamento della
    tenda laterale, di copertura in entrambi i lati, in materiale plastico che arrivi a
    terra;
  • l’accesso degli avventori all’interno dell’area mercatale, è consentito dalle ore
    08:00 alle ore 13:00;
  • l’accesso alle aree mercatali sarà consentito soltanto gli avventori muniti di
    mascherina ovvero qualunque altro indumento a copertura del naso e della bocca
  • commercianti titolari del posteggio dovranno:
  • a. assicurarsi che tutto il personale, presente all’interno del posteggio, sia
  • fornito dei mezzi minimi di sicurezza, consistenti in guanti e mascherina;
  • b. attrezzare, all’interno del posteggio, un punto di distribuzione di guanti
  • monouso non forati e un dispenser per l’igienizzante mani (sia per uso dei
  • dipendenti che dei clienti), oltre che pattumiera/bidone con coperchio;
  • c. mantenere sempre integri o cambiare all’occorrenza i guanti;
  • d. controllare che i clienti non tocchino gli alimenti;
  • e. predisporre una fascia di rispetto pari a mt. 1,00 a partire dall’area di
  • esposizione della merce;
  • f. vigilare affinché non si creino assembramenti nei pressi del banco di vendita,
  • far rispettare le misure di sicurezza tali da garantire ai frequentatori la
  • possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, utilizzando ogni
  • idoneo accorgimento utile (es. nastro bianco/rosso, cassette, transenne,
  • trespoli etc.), avvalendosi, se necessario, anche di personale all’uopo
  • incaricato;
  • g. rispettare, per quanto applicabili, le indicazioni per la valutazione integrata
  • del rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro,
  • di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al
  • rischio di aggregazione sociale anche verso terzi nonché le misure
  • organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di
  • focolai epidemici contenute nel documento INAIL (versione Aprile 2020 e
  • successive) anche in considerazione di quanto già contenuto nelle linee
  • guida allegati al D.P.C.M. del 17.05.2020 ed Ordinanza del Presidente della
  • Giunta Regionale Calabria n. 43 del 17.05.2020 per il contrasto e il
  • contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
  • h. organizzare la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre
  • fisse di operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno;
  • i. sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle
  • strutture di vendita;
  • j. sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno
  • un metro ed al divieto di assembramento;
  1. oltre alle misure previste dal punto sub 7), in particolare, gli operatori commerciali
    del settore alimentare dovranno:
    a. prevedere, dietro il banco destinato alla vendita, la presenza di un operatore
    che provvederà, in forma esclusiva, agli incassi e quindi alla gestione dei
    soldi, al quale viene fatto divieto assoluto di toccare e/o consegnare alimenti;
    b. utilizzare contenitori muniti di coperchio per la conservazione, per la merce
    di consumo diretto o contenute in liquidi (ad es. olive, nocciole, capperi,

principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP)
ai fini della sicurezza degli alimenti;

  • gli operatori commerciali dovranno:
    a. esporre dei cartelli indicanti il divieto di toccare la merce;
    b. garantire l’applicazione delle misure igienico sanitarie nella gestione delle
    attività di manipolazione degli alimenti destinati alla vendita;
  • tutti gli operatori commerciali a conclusione delle attività di vendita dovranno:
    a. conferire i rifiuti mercatali differenziandoli nelle varie frazioni
    merceologiche ed in particolare posizionare gli imballaggi di cartone
    debitamente piegati ed impilati e/o gli imballaggi di plastica (cellofan,
    bottiglie d’acqua e bibite, vaschette di polistirolo per alimenti, buste per la
    spesa) all’interno di un sacchetto di plastica;
    b. lasciare il proprio posteggio in condizioni di decoro e pulizia.
    AVVERTE
    Il mancato rispetto da parte degli operatori commerciali di quanto previsto dal
    presente provvedimento, con riferimento all’ordinanza n. 43 del 17/05/2020 del
    Presidente della Regione Calabria, comporta, salvo che il fatto non costituisca più
    grave reato, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 400,00
    ad euro 3.000,00 e con la sanzione amministrativa accessoria di chiusura
    dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;
    Alle violazioni della presente ordinanza si rende, inoltre, applicabile la sanzione
    amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro di cui all’art. 7-bis del D.Lgs.
    267/2000;
    DISPONE
    L’invio di copia della presente Ordinanza al Sig. Prefetto di Cosenza, nonché alle
    Forze di Polizia operanti sul territorio ed al Comando Polizia Municipale, alle quali
    ne è demandata l’esecuzione;
    DISPONE ALTRESI’
    La pubblicazione sul sito web istituzionale all’indirizzo www.comuneamantea.gov.it.