Il Consiglio di Stato con propria ordinanza, ha fissato al 22 febbraio 2024 l’udienza camerale di discussione del ricorso per l’ottemperanza delle tre proprie sentenze sulla rideterminazione delle funzioni dell’ospedale di Praia a Mare.

La struttura è stata chiusa oltre dieci anni fa dall’allora commissario per il Piano di rientro dal deficit sanitario della Regione, generando una battaglia legale sulla quale Palazzo Spada si è più volte espresso in senso contrario ai provvedimenti adottati. L’ultimo ricorso in ordine cronologico è stato presentato dai comuni di Praia a Mare e Tortora, rappresentati dall’avvocato Francesco Cristiani.

Due anni fa, il Consiglio di Stato aveva accertato l’inottemperanza della struttura commissariale della sanità calabrese rispetto al cosiddetto “decreto Sciabica”, l’atto che prevede quali debbano essere i contenuti dell’ospedale di Praia a Mare regolarmente inserito in una rete ospedaliera.

Il ricorso delle amministrazioni comunali è stato presentato contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della SaluteAzienda sanitaria provinciale di CosenzaRegione e Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro Sanitario, tutti costituiti nel procedimento.

Adesso il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha ordinato che a febbraio prossimo si discuta la questione nei sensi e nei termini motivati.

Il massimo giudice speciale amministrativo ha rilevato problemi in merito all’esecuzione delle sue sentenze. Pertanto chiede chiarimenti agli enti via via preposti circa la soppressione della direzione sanitaria praiese, facendo dipendere la struttura dallo Spoke Cetraro-Paola, l’omessa nomina di incarichi dirigenziali per i reparti previsti, il depotenziamento di alcuni servizi ospedalieri, la riduzione dei posti letto, la mancata attivazione del servizio di Osservazione breve intensiva in merito all’attivazione del pronto soccorso, e la soppressione del reparto di Lungodegenza “Al predetto adempimento, stabilisce il provvedimento del 15 gennaio scorso, il Commissario ad acta dovrà provvedere entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza”.