Il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha emanato una nuova ordinanza che dispone la “zona rossa” per i Comuni di Acri, Altomonte, Crosia e San Giovanni in Fiore (provincia di Cosenza) e Cutro (Crotone).L’ordinanza ha validità dalle ore 5 del 13 aprile a tutto il 26 aprile.

LE MOTIVAZIONI

Nei Comuni interessati, è scritto nel provvedimento, «si assiste a un trend fortemente crescente nelle ultime due settimane e, in particolare, negli ultimi 7 giorni si registra una incidenza, rispetto alla popolazione residente, superiore ai livelli di allerta. Tale situazione è suscettibile di ulteriore incremento alla luce di ulteriori test effettuati in attesa di conferma».«L’analisi dei dati cumulativi a livello regionale, pur evidenziando, negli ultimi sette giorni, un lieve rallentamento nella crescita del numero assoluto dei casi confermati e una leggera diminuzione dell’incidenza per 100mila abitanti, calcolata dal 2 all’8 aprile, comunque sempre ampiamente inferiore alla soglia di allerta, impone – riporta ancora l’ordinanza – di mantenere alto il livello di attenzione sia per la situazione epidemiologica presente in specifici territori, che per il grado di saturazione nel numero di posti letto occupati in area Medica e Terapia intensiva».«Al fine di preservare il mantenimento della collocazione nella “zona arancione” – viene infine sottolineato –, è necessario intervenire con misure maggiormente restrittive in quelle aree dei territori provinciali nei quali l’incidenza di casi confermati per 100mila abitanti è superiore alla media regionale e raggiunge i valori di allerta». Di seguito i punti salienti dell’ordinanza:

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
n. 23 del 12 aprile 2021

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubbl9ica. Disposizioni relative ai Comuni di Acri, Altomonte, Crosia e San Giovanni
in Fiore nella provincia di Cosenza e al Comune di Cutro nella provincia di Crotone.

ORDINA
per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del
virus SARS-CoV-2/COVID-19, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica, alla luce delle misure statali e regionali di contenimento del rischio di
diffusione del virus vigenti, ai sensi dell’art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33
(legge di conversione 14 luglio 2020 n. 74), dalle ore 05,00 del 13 aprile 2021 a tutto il 26 aprile 2021
nel territorio dei Comuni di Acri, Altomonte, Crosia e San Giovanni in Fiore nella provincia di
Cosenza e del Comune di Cutro, nella provincia di Crotone si applicano le misure della c.d. «zona
rossa», di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto￾legge 1° aprile 2021, n. 44.
Si dà atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in
coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre
misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a €
1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del
Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ datata 7 dicembre 2020. Nei casi in cui la
violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la
violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone
risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell’isolamento, applicate dal
Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell’articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934,
n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo
2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 10. Per l’accertamento delle violazioni ed il
pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra
richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente
all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale
n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri,
al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, al Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di
rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, al Dirigente Generale del Dipartimento
Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari della Regione Calabria, ai Prefetti delle Province di
Cosenza e Crotone, alle Aziende Sanitarie Provinciali di Cosenza e Crotone, ai Sindaci dei Comuni di
Acri, Altomonte, Crosia e San Giovanni in Fiore, alla Commissione Straordinaria del Comune di Cutro.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della
Giunta della Regione.
Il Presidente f.f.
Spirlì
(F.to digitalmente)