GUARDIA PIEMONTESE- «I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo consiliare “La città del sole” del comune di Guardia Piemontese (CS), Fanno presente Che in data 28.04.2025 ci pervenivano due comunicazioni ufficiali indirizzate al Sindaco Vincenzo Rocchetti e ai Consiglieri Comunali del Gruppo “La Città del Sole” del Comune di Guardia Piemontese. I due documenti a firma rispettivamente delle due consigliere Catia Colella, e Decalia Quirino, identici per forma e contenuto, informavano che, nel mese di dicembre 2024, il Sindaco aveva proposto informalmente di far parte della Giunta Comunale. Tuttavia, a causa di impegni personali e lavorativi, hanno deciso di rinunciare a questa opportunità, preferendo contribuire come Consigliere comunale.

La comunicazione formalizza la loro rinuncia, già espressa per vie brevi a dicembre 2024.

Il documento è datato 18 aprile 2025. Da quanto rilevato dalle dichiarazioni delle due consigliere la proposta di entrare in Giunta da parte del Sindaco è del dicembre 2024, la nostra contestazione parte già dalla prima Giunta del 2021.

E ‘compito del sindaco dimostrare di non essere riuscito ad acquisire la disponibilità allo svolgimento della funzione assessorile da parte di un rappresentante del genere femminile (cfr., T.A.R. Basilicata, sentenza n. 631 del 17 giugno 2016; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, sentenza n. 1746 del 12 dicembre 2017; T.A.R. Catanzaro, Sez. II, Sentenze n. 867 del 29 maggio 2017, n. 651 del 10 aprile 2015, n. 278 del 12 febbraio 2015 e nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 9 gennaio 2015; T.A.R. Pescara, sentenza n. 357 del 17 novembre 2016; T.A.R. Campania, Sez. I, sentenza n. 2655 del 13 maggio 2015; T.A.R.Brescia, sentenza n. 1595 del 26 novembre 2015). Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti:

“L’art. 1 comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56 , può essere derogato nel caso in cui sussista una effettiva impossibilità di assicurare, nella composizione della Giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilità dalla legge, impossibilità che deve essere adeguatamente provata e che pertanto si risolve nella necessità di un’accurata e approfondita istruttoria ed in una del pari adeguata e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che quella percentuale di rappresentanza non riesca a rispettare” Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 406/2016 .

“non può escludersi a priori l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della Giunta comunale la presenza dei due generi, ma tale impossibilità deve essere adeguatamente provata sia mediante la effettuazione di un’accurata e approfondita istruttoria, sia con una puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori, che specifichi le ragioni che hanno impedito il rispetto della suddetta normativa in materia di parità di genere nella composizione delle Giunte” (Tar Potenza, sez. I, sentenza n. 237/2018 Il Sindaco non ha fornito prova di avere esperito una preventiva e adeguata attività istruttoria, preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di sesso femminile, sia tra le consigliere elette, sia tra le cittadine non facenti parte del Consiglio, come previsto dallo Statuto comunale.

I decreti di nomina della Giunta non contengono un espresso riferimento a tale istruttoria e alle ragioni sottese alla mancata applicazione del principio per l’indisponibilità a svolgere le funzioni assessorili da parte di persone di sesso femminile.

La consigliera Decalia Quirino veniva nominata consigliera in seguito alle dimissioni di Pietro Occhiuzzi da consigliere, oggi attuale vicesindaco. Pertanto la stessa, poteva entrare come consigliera e successivamente nominata in Giunta. Al 2021 non esiste alcuna dichiarazione di indisponibilità della stessa e nessun richiamo nello stesso decreto sindacale del 15.10.2021.

Successivamente con l’entrata in consiglio della consigliera Katia Colella, nulla si è fatto a proposito. Lo stesso decreto sindacale del 07.01.2025 non contiene un espresso riferimento a tale istruttoria e alle ragioni sottese alla mancata applicazione del principio per l’indisponibilità a svolgere le funzioni assessorili da parte di persone di sesso femminile. Si fa presente, a tale riguardo, che il Tar Abruzzo, con sentenza n.105 del 2019, ha ritenuto fondato il ricorso avverso un provvedimento di nomina della giunta in quanto non sarebbe stata effettuata “…la necessaria attività istruttoria volta ad acquisire la disponibilità alla nomina di persone di sesso femminile anche tra cittadini al di fuori dei componenti dell’organo consiliare…”.

Per quanto riguarda le note non protocollate, per vie brevi, identificate con una data postuma, con le quali sarebbero state contattate persone di sesso femminile per sondarne la disponibilità non vi è alcun riscontro documentale. Giova rammentare a riguardo che l’art. 53 comma 5, ultima parte del D.lgs 445/2000 dispone che “sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali, i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell’amministrazione”. Si ricorda a tutti i destinatari di questo documento che in data 10.04.2025 era già stata inviata da parte di questo Gruppo politico una nota, mettendo a conoscenza delle violazioni perpetrate. Si rinnova, pertanto l’invito a intervenire ovviando alle violazioni di cui all’oggetto, per la non ottemperanza dell’art.6, comma 3, del decreto legislativo n.267/00, come modificato dalla legge n.215/12, che prevede che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte. La Giunta così composta risulta illegittima, pertanto, si prega di procedere all’inserimento delle quote rosa, così come previsto dalla Legge.

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