Prosegue la battaglia di Davide Gravina, ex presidente del consorzio di bonifica Valle Lao, per le elezioni degli organi interni.

 

Lo scrivente dott. Davide Gravina, nato a Cosenza il 14/12/1968, residente in Fuscaldo (CS) alla contrada Flavia n. 39, nella sua qualità di CONSORZIATO dell’Ente Consortile in indirizzo, con la presente propone ricorso ai sensi dell’art. 37 della Legge regionale n. 11 del 2003 ed ai sensi dell’art. 39 dello Statuto Consortile avverso la delibera commissariale n. 179 del 06/02/2019, rilevando le ragioni della nullità dell’atto e con richiesta alle autorità in indirizzo, ognuno per le proprie competenze,  di annullare l’atto stesso per le ragioni in fatto ed in diritto che seguono.

 

In fatto.

 

Il Regolamento elettorale consortile vigente nel Consorzio di Bonifica dei Bacini del Tirreno Cosentino prevedeva che nella imminenza della consultazione elettorale il consorziato fosse destinatario di una lettera di convocazione con l’indicazione della data della consultazione elettorale, dell’ubicazione del seggio elettorale e della sezione di contribuenza di appartenenza di ogni consorziato destinatario della missiva. In particolare il Regolamento riportava il seguente capoverso: “ il Consorzio inoltre invia ad ogni avente diritto al voto una comunicazione tramite servizio postale contenente le date di svolgimento delle elezioni stesse, in prima ed in seconda convocazione, l’indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali, la sezione di contribuenza.”.

Con delibera commissariale n. 179 del 06 febbraio 2019 il Commissario straordinario dell’Ente consortile ha modificato il Regolamento Consortile Elettorale proprio nella parte in cui obbligava l’Amministrazione dell’Ente ad inviare, in sede di convocazione dell’Assemblea generale consorziale per le elezioni, detta lettera.

Con la suddetta delibera, che cancella dal Regolamento elettorale il seguente capoverso “il Consorzio inoltre invia ad ogni avente diritto al voto una comunicazione tramite servizio postale contenente le date di svolgimento delle elezioni stesse, in prima ed in seconda convocazione, l’indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali, la sezione di contribuenza.” si annulla l’unica attenzione che il consorzio riconosce ad ogni consorziato nell’intero iter elettorale.

E’ appena il caso di notare che il diritto a partecipare alle elezioni consortili degli Enti di bonifica segue comunque le regole complesse per i pagamenti delle quote consorziali, una serie di atti e di fatti che, se non conosciuti direttamente e personalmente, contraggono i diritti dei consorziati, per cui la contrazione della pubblicità nella convocazione del singolo consorziato all’assemblea elettorale costituisce negazione dei diritti dei consorziati.

La motivazione alla base dell’atto sarebbe rappresentata da due elementi:

  1. Un risparmio di spesa;
  2. L’invio della lettera di convocazione dell’assemblea elettorale “potrebbe destare incertezza di tempo e di modalità con conseguenti implicazioni di carattere giuridico-amministrative, per lo svolgimento delle elezioni stesse.”.

Premesso ciò chiediamo come è possibile ritenere accettabili le motivazioni sopra espresse per un atto con cui si modifica arbitrariamente il Regolamento elettorale.  

L’affermazione secondo cui con l’affissione di qualche sporadico manifesto e la pubblicazione sul sito consortile di qualche delibera si otterrebbe la stessa pubblicità legale rispetto alla singola e specifica convocazione all’assemblea elettorale, può essere attendibile?

    E’ ancora più evidente la violazione dei diritti dei consorziati atteso che la modifica al  Regolamento elettorale consortile che si contesta è stata assunta senza l’obbligatorio coinvolgimento degli Organi deputati al controllo dell’attività del Commissario consortile in tema di Elezioni, cioè la Consulta di cui al D.P.R. 947 del 23/04/1962, senza il coinvolgimento della Giunta Regionale, deputata per Legge Regionale all’approvazione con propria delibera dei regolamenti consortili, senza l’obbligatoria pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento modificato, senza l’obbligatorio parere del direttore dell’Ente consortile in delibera, senza il necessario confronto con l’Urbi in ordine ai modelli di regolamento elettorale da adottare e/o modificare.

    Nei fatti si rileva, pertanto, una pesante contrazione dei diritti, delle garanzie e dei procedimenti istituzionali a salvaguardia dei consorziati.

    Infine si rileva che il nominato Commissario straordinario, non ha alcun mandato e potere di agire nell’Amministrazione straordinaria Consortile.

Pertanto si evidenzia un chiaro abuso di potere dell’Organo consortile Commissariale in ordine all’assunzioni di decisioni che non gli competono assolutamente per cui l’atto deliberativo è nullo, in quanto mancante delle forme essenziali ed illegittimo per chiare violazioni di legge.    

    Si comunica ai destinatari del presente ricorso che le argomentazioni sopra esposte sono già state oggetto di specifica missiva, a mezzo PEC., inoltrata dallo scrivente al Commissario Straordinario. La PEC è rimasta senza alcuna risposta.

 

In diritto.

L’Ente consortile è regolato, tra le altre norme nazionali e comunitarie, anche dalla legge Regionale 11 del 23 luglio 2003, dal Regio decreto del 13 febbraio 1933 n. 215, dalla Legge 12/02/1942 n. 183 e dal D.P.R. 23/07/1962 n. 947 e  s.m.i., oltre che dallo Statuto dell’Ente stesso.

 

L’assunzione di norme regolamentatrici (di regolamenti) della vita consortile è dunque sottoposta ad una serie di limiti, vincoli e prescrizioni a tutela del corretto agire dell’Amministrazione consortile verso la Pubblica Amministrazione come e soprattutto verso del corretto agire verso gli interessi, i diritti ed i doveri dei consorziati.

 

La Legge Regionale 11/2003, all’art. 40 (Statuto e Regolamento) al comma 5, normando in materia di adozione di regolamenti consortili, dispone una regola generale e specifica per i Regolamenti: “I Consorzi adottano con appositi regolamenti le norme procedurali relative alle proprie attività, nel rispetto delle leggi statali vigenti e della presente legge. I regolamenti sono approvati dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della regione.”.

 

Detta norma è chiaramente applicabile ad ogni Regolamento consortile, all’intero regolamento e dunque alle sue parti, modifiche e/o integrazioni.

  1. L’atto deliberativo a cui ci si oppone, pure modificando un Regolamento elettorale, non fa alcun cenno alla generale regola imposta dalla Legge regionale 11/2003 in tema di Regolamenti consortili, non propone affatto alla Giunta regionale l’esame e l’approvazione della modifica del Regolamento elettorale consortile e tantomeno ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.  

 

    Si contesta l’evidente violazione dell’art. 40, comma 5, della Legge regionale 11/2003 che determina la chiara carenza di potere in capo al Commissario Straordinario nell’assunzione della decisione di variazione di un regolamento consortile. Si contesta altresì la violazione della pubblicità legale derivante dalla mancata pubblicazione del Regolamento elettorale, per come surrettiziamente modificato, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

  • L’ente consortile è commissariato ai sensi dell’art. 38 della Legge regionale 11/2003. Agli enti di bonifica commissariati si applica, anche ai sensi della stessa Legge Regionale 11/2003 (art. 44) il D.P.R. 947 del 23/07/1962 (Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall’art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454). L’art. 7 del D.P.R. 947/62 (Scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione – Commissari – Consulta) chiaramente specifica che “In caso di scioglimento degli organi di amministrazione ordinaria dei Consorzi e di conseguente nomina del commissario ministeriale, disposta ai sensi delle leggi vigenti il Ministro per l’agricoltura e per le foreste (oggi il Presidente della Giunta regionale) nomina una consulta composta da cinque a undici consorziati tenendo conto delle esigenze delle zone interessate e delle categorie dei consorziati. Il parere della Consulta e’ obbligatorio nelle materie sotto indicate:

 

  1. a) nomina del Collegio dei revisori dei conti;
  2. b) convocazione dell’assemblea per il ripristino dell’Amministrazione ordinaria;
  3. c) pareri previsti dall’art. 6 del presente decreto;
  4. d) statuto consortile e relative modifiche;
  5. e) regolamento e norme sul funzionamento dei servizi e sull’ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;

ecc. ecc.

    La ragione per la nomina della Consulta è quella di rappresentare gli interessi dei consorziati in seno all’amministrazione commissariata e dunque proprio per impedire che l’azione del Commissario Straordinario travalichi i propri poteri, violando gli interessi e i diritti dei consorziati stessi. La previsione normativa è chiaramente limitativa del potere del commissario in materie di convocazione delle elezioni e di regolamenti consortili per le cui modifiche proposte dalla delibera in contestazione necessitano dell’obbligatorio parere della consulta. La delibera commissariale in oggetto in nessuna parte fa riferimento all’art. 44 della L.R. 11/2003 e/o al D.P.R. 947/62, tantomeno all’obbligatorio parere della consulta all’assunzione della decisione in ordine alla modifica del regolamento elettorale. Si rileva che la Consulta non è stata nominata per cui non ha potuto esprimere alcun parere. N’è è possibile argomentare che in assenza della Consulta, in quanto non nominata dal Presidente della Giunta Regionale, il commissario adotta le decisioni di straordinaria amministrazione. Al contrario sarebbe opportuno, prudente ovvero necessario regolare il comportamento del Commissario nel senso che in assenza della Consulta non si assumono decisioni che travalicano i poteri evidentemente attribuiti dalla legge e dallo specifico mandato al commissario. Ad una mancanza della Regione, derivante dalla mancata nomina della Consulta, si sommerebbe un illegittimo uso del potere del Commissario straordinario su materie che non gli competono.

Si contesta l’evidente violazione   dell’art. 44 della L.R. 11/2003 e/o al D.P.R. 947/62.

 

  1. L’art. 12 dello Statuto Consortile (Diritto al Voto), al comma 12, dispone che: “Il Consorzio, su modello predisposto dall’Urbi, previa approvazione del consiglio dei delegati, dispone un Regolamento che stabilisca lo svolgimento delle operazioni elettorali. Il regolamento elettorale sarà sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 38, comma 6-lett.c) della Legge Regionale n. 11/2003.”.  

 

    E’ chiaro che alle generali limitazioni alla autonoma azione regolamentativa consortile poste dalla legge 11/2003 agli Organi consortili eletti, limitazioni che impongono di sottoporre alla Giunta regionale l’approvazione dei regolamenti consortili, ed alla ulteriore specifica limitazione all’azione regolamentativa per i commissari consistente nell’assunzione dell’obbligatorio parere della Consulta di cui all’art. 7 D.P.R. 947/62, lo Statuto consortile impone, nello specifico caso del Regolamento elettorale ulteriori limitazioni e garanzie, composte da due ulteriori fattispecie:

  1. Che il regolamento elettorale sia conforme al modello predisposto dall’Urbi;
  2. Che il regolamento sarà sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 38, comma 6-lett. c della Legge regionale 11/2003.  

Si tratta di limitazioni alla capacità d’azione deliberante che si sommano alle altre garanzie già previste dalla Legge Regionale 11/2003 per i regolamenti consorziali, ciò, ripetiamo a garanzia di tutti i terzi. Si specifica che dette garanzie si sommano alle altre sopra elencate (per legge regionale nazionale) e si specifica che non possono essere considerate solo queste le garanzie a presidio del corretto deliberare per quanto attiene al Regolamento elettorale: ciò è pacifico.

    Mentre Il controllo di legittimità dell’atto da parte della Struttura di controllo, costituisce disposizione rafforzativa di quanto già disposto dalla L.R. negli articoli 38 e 40, anche la ulteriore seconda fattispecie prevista dall’art. 12, comma 12 dello Statuto consortile, è stata violata in quanto la delibera non cita in alcuna parte e non esprime alcun controllo e/o confronto per la conformità della decisione assunta con quanto predisposto dall’Urbi in materia di Regolamento elettorale.

 

Visto quanto sopra si contesta l’evidente violazione dell’art. 12, comma 12 dello Statuto Consortile.

 

L’art. 33 dello Statuto Consortile (Segreteria degli Organi consorziali), al comma 1, stabilisce che “Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute della Deputazione amministrativa e della deputazione Amministrativa, con voto consultivo.”.

Il commissario straordinario, nelle sue funzioni sostituisce il Consiglio dei delegati, la Deputazione ed il Presidente nello svolgimento delle funzioni proprie degli organi e soggiace alle regole generali, comprese quello dello Statuto dell’Ente, a cui sono sottoposti gli Organi consortili che sostituisce.  Nella delibera che qui si contesta, assunta dal Commissario con i poteri della Deputazione Amministrativa, è assolutamente assente l’obbligatorio voto consultivo del direttore dell’Ente consortile, anzi il direttore è addirittura assente alla seduta e non sostituito in alcun modo.

 

Visto quanto sopra si contesta l’evidente violazione dell’art. 33, comma 1 dello Statuto Consortile.

 

CONCLUSIONI

 

Considerati gli elementi in fatto ed in diritto sopra esposte nel presente ricorso amministrativo, per la evidente carenza di potere dell’Organo deliberativo, per le chiare violazione delle seguenti norme:

  1. Legge 241 del 1990, articoli 21 septies, octies e seguenti;   
  2. La Legge Regionale 11/2003, all’art. 40 (Statuto e Regolamento) al comma 5;
  3. La legge Regionale 11/2003, all’art. 38, in combinato disposto con l’art. 44 della stessa L.R. ed il D.P.R. 947 del 23/07/1962 all’art. 7 (Scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione – Commissari – Consulta).
  4. Lo Statuto consortile all’art. 12 (Diritto al Voto), al comma 12;
  5. Lo Statuto consortile, all’art. 33 (Segreteria degli Organi consorziali), al comma 1;

 

si chiede la nullità dell’atto per evidente carenza di logica, motivazione e se ne chiede altresì l’annullamento ai sensi della Legge 241/1990, applicabile ai consorzi di bonifica.   

 

Con ogni conseguenza in ordine ai destinatari del presente ricorso in caso di svolgimento delle elezioni consortili in costanza di evidente vizio di convocazione dell’Assemblea elettorale,