Il sindaco di Santa Maria del cedro, Ugo Vetere, ha emesso una ordinanza in merito alla emergenza coronavirus e alla imminente stagione estiva. Per un maggiore controllo chiede ai proprietari di immobili e agli agenti immobiliari di comunicare al Comune la locazione anche breve di unità abitative e l’identità degli affittuari.

IL SINDACO
VISTE:
 le disposizioni normative nazionali e regionali emanate dirette a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, qui da intendersi per integralmente richiamate, che impongono limitazioni alle attività pubbliche e private ed alla circolazione delle presone fisiche sull’intero territorio nazionale;
 Richiamato l’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, secondo cui “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio”;
RICHIAMATE in particolare:
• le “Linee Guida di riapertura delle attività economiche e produttive”, approvate dalla Conferenza Stato Regioni prot. 20/81/CR01/COV19 del 16 maggio 2020, per come recepite nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 17 maggio 2020,;
RITENUTO
 adottare misure temporanee e indifferibili per far fronte al contenimento e alla prevenzione della diffusione del virus e a tutela della salute pubblica;
PRECISATO che
 le direttive di seguito indicate assumono valenza temporanea, per far fronte ad esigenze di breve periodo, in vista dell’alta stagione, caratterizzata da più intenso afflusso di turisti;
RICORDANDO che
 è obbligatorio comunicare alla Questura le generalità delle persone alloggiate con la formula degli affitti brevi, entro le ventiquattro ore successive all’arrivo ;
 la novità è contenuta in un emendamento del DL Sicurezza, il cui testo della legge di conversione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre 2018 e che, pertanto, anche per le locazioni e le sublocazioni di durata inferiore ai 30 giorni è ora necessario informare la Questura, pena, nel caso di mancata comunicazione, il pagamento delle sanzioni previste dall’articolo 17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che prevedono l’arresto fino a tre mesi o una multa fino a 206 euro;
 la segnalazione telematica alla Questura è obbligatoria entro le 24 ore dall’arrivo degli ospiti;
 il proprietario è tenuto a comunicare alla Questura di competenza le generalità degli inquilini tramite l’apposito portale online del “Servizio Alloggiati” ( per accedere al portale online del “Servizio Alloggiati” bisogna prima rivolgersi alla Questura competente per territorio e richiedere le credenziali di accesso);
 la mancata comunicazione è punibile con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro;
ORDINA
ai cittadini RESIDENTI in Santa Maria del Cedro PROPRIETARI di immobili e agli INTERMEDIARI IMMOBILIARI che locano immobili presenti sul territorio comunale, di comunicare anche al Comune, oltre che alla Questura, la locazione anche breve di unità abitative e l’identità degli inquilini al fine di un adeguato controllo nel rispetto delle norme igienico comportamentali di contrasto alla diffusione del SARS Cov-2, fissate dal Ministero della Salute e dalla Autorità Regionali all’indirizzo di posta elettronica : E-Mail – s.mariadelcedro@libero.it
ORDINA
Ai cittadini Non Residenti, proprietari di seconde case nel Comune di Santa Maria del Cedro, di comunicare le generalità delle persone che occupano gli immobili anche per “ periodi brevi” e tanto anche in quanto vi è la prassi di ospitare terzi o concedere in locazione gli immobili di cui sono proprietari ,all’indirizzo di posta elettronica : E-Mail – s.mariadelcedro@libero.it
SI RICORDA CHE
a. il contratto di locazione breve ha una durata massima di trenta giorni;
b. l’immobile oggetto del contratto deve essere esclusivamente un immobile abitativo (categ. cat. da A1 a A11, escluso A10);
c. le parti, ovvero il proprietario e l’inquilino, devono essere solo persone fisiche che stipulano il contratto al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa;
d. nessuna registrazione è richiesta per la locazione breve;
e. la registrazione del contratto è obbligatoria se la durata superi i 30 giorni.
La Polizia Locale è incaricata della vigilanza puntuale sul rispetto della presente ordinanza.
Ogni violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 nonché di tutte le altre sanzioni di legge;
La presente ordinanza viene affissa all’esterno dell’edificio comunale e pubblicata all’albo pretorio del Comune. Della stessa viene data ogni idonea diffusione mediante organi di stampa e affissione in luoghi pubblici o aperti al pubblico e su mezzi di informazione on-line (LoStrillone)