COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
PROVINCIA DI COSENZA

ORDINANZA N.116 DEL 19.05.20

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS – REGOLAMENTAZIONE ACCESSO E FRUIZIONE SPIAGGE LIBERE.

IL SINDACO
VISTE:

  • le disposizioni normative nazionali e regionali emanate relative all’emergenza per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, qui integralmente richiamate, che impongono limitazioni alle attività pubbliche e private ed alla circolazione delle presone fisiche sull’intero territorio nazionale;
  • l’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, per cui “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”;
  • il Dpcm 17 maggio 2020 art.1 lett. mm) per cui: “le attivita’ degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita’ dello svolgimento delle suddette attivita’ con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Per tali attivita’ e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita’”;
    RICHIAMATE in particolare:
  • le “Linee Guida di riapertura delle attività economiche e produttive”, approvate dalla Conferenza Stato Regioni prot. 20/81/CR01/COV19 del 16 maggio 2020, per come recepite nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 17 maggio 2020, recanti indirizzi operativi specifici per singoli settori di attività, e le schede tecniche per le Attività turistiche (Stabilimenti balneari e spiagge), qui da intendersi per integralmente trascritte e riportate ed allegate in calce ;
  • che le indicazioni prescritte si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere ;
  • l’Ordinanza del Presidente Regione Calabria n.43 del 17 maggio 2020 che consente la ripresa delle attività ricreative in spiagge e attività connesse con la balneazione con decorrenza dal 20 maggio 2020;
  • Che ad oggi non sono intervenute “ modiche o integrazioni” ;
    DATO ATTO che in applicazione degli strumenti di pianificazione del demanio marittimo e in particolare del Piano spiaggia comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 24/05/2004, il Comune di Santa Maria del Cedro dispone di una superficie di arenile “libera”, ovvero non assentita in concessione, di mq 90897,55 che consta di ben 13 accessi autonomi alla spiaggia libera identificati sul piano di spiaggia con le sigle SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, Sl8, SL9, SL10,SL11, SL12 e SL, consultabile sul sito dell’ente, cui si rimanda ;
    VERIFICATO che i comuni dell’Alto Tirreno cosentino hanno richiesto alla Regione la convocazione di apposito tavolo tecnico, con la partecipazione di tutte le Autorità competenti, quali Capitaneria di Porto e Prefettura, al fine di concertare misure organizzative omogenee, atte a garantire l’accesso in sicurezza agli arenili, a fronte della scarsità delle risorse umane ed economiche in forza alle Amministrazioni comunali per un’adeguata attività di vigilanza;
    DATO ATTO che, in attesa di un’organizzazione uniforme con i Comuni limitrofi, si rende necessaria l’adozione di misure urgenti, volte a tutela della pubblica salute e incolumità, di recepimento delle misure regionali, in un’ottica di autoresponsabilità dei singoli cittadini fruitori della spiaggia libera;
    Considerato che nelle predette linee guida viene evidenziato : “ per quanto riguarda le spiagge libere si ribadisce l’importanza delle informazioni e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori, nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza….”;
    Considerato che il “ suggerimento” diretto a garantire la presenza di un addetto alla sorveglianza oltre a non costituire un obbligo, non è allo stato realizzabile in quanto l’orario di accesso alla pubblica spiaggia – dalle ore 8:00 alle ore 19:00 – richiederebbe un presidio continuativo di almeno 2 addetti alla sorveglianza per varco – ben 13 quelli previsti nel piano di spiaggia – la cui “ spesa” allo stato non trova copertura nei documenti contabili dell’ente e comunque il reclutamento richiede l’espletamento di idonee procedure ;
    Considerato inoltre che questo ente ha in organico solo n. 3 agenti di polizia locale ;
    Che ha in organico solo due dipendenti che esplicano attività lavorativa all’esterno della casa comunale, di cui uno addetto ai cimiteri comunali ;
    RITENUTO adottare le seguenti misure temporanee e indifferibili per disciplinare l’accesso e l’utilizzo delle spiagge libere, a contenimento e prevenzione della diffusione del virus e a tutela della salute pubblica, in stretta applicazione dei richiamati indirizzi operativi della Conferenza Stato Regione per come recepiti nell’Ordinanza Presidente Regione Calabria n.43/2020;
    PRECISATO che le seguenti direttive assumono valenza temporanea, per far fronte ad esigenze di breve periodo, riservandosi lo scrivente l’adozione di nuove regole ovvero una rimodulazione delle presenti in senso maggiormente restrittivo, eventualmente in vista dell’alta stagione, caratterizzata da più intenso afflusso di turisti, ovvero in caso di evoluzione dello scenario epidemiologico, anche in attuazione di nuove disposizioni delle Autorità Nazionali ovvero Regionali;

RICHIAMATI gli artt.50 e 54 D.Lgs. 267/2000;

Visto il contenuto delle richiamate linee guida che sanciscono la responsabilità individuale degli avventori che andranno ad usufruire della libera spiaggia di adottare comportamenti rispettosi nelle misure di prevenzione ad iniziare dal distanziamento sociale e al divieto di assembramento ;

INVITA
Gli avventori della spiaggia pubblica a prendere atto del contenuto delle richiamate linee guida allegate alla presente ordinanza

ORDINA
Per evitare assembramenti, come attività di prevenzione per la problematica Covid-19, a tutela della pubblica salute e incolumità, l’accesso e la fruizione della spiaggia libera, è da ritenersi consentito, a decorrere dal 20 maggio 2020, in stretta applicazione delle disposizioni di cui all’allegato A Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n 43 del 17 maggio 2020 “Linee Guida di riapertura delle attività economiche e produttive”, approvate dalla Conferenza Stato Regioni, prot. 20/81/CR01/COV19 del 16 maggio 2020, di seguito riportate:
• L’accesso/l’uscita così come la fruizione della spiaggia libera deve avvenire sempre nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e nel rispetto delle norme igienico comportamentali di contrasto alla diffusione del SARS Cov-2, fissate dal Ministero della Salute e dalla Autorità Regionali;
• L’accesso/l’uscita, così come la permanenza in spiaggia, deve svolgersi in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
• Nel posizionamento di ombrelloni o di altri sistemi di ombreggio personali, gli utenti devono rispettare un distanziamento in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone;
• Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m;
• È vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
• Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.;
• Sono vietati gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) in attesa delle disposizioni delle istituzioni competenti;
La presente ordinanza, riveste carattere di urgenza, ed è immediatamente eseguibile.
Il corpo di polizia municipale, e tutte le forze di pubblica sicurezza operanti sul territorio sono incaricate di fare rispettare la presente ordinanza.
Il presente provvedimento assume valenza urgente temporanea, per far fronte ad esigenze di breve periodo, riservandosi lo scrivente di adottare misure maggiormente restrittive durante l’alta stagione, caratterizzata da maggiore afflusso di turisti, ovvero in caso di evoluzione dello scenario epidemiologico, anche in attuazione di nuove disposizioni delle Autorità Nazionali ovvero Regionali;
DISPONE:
• La Polizia Locale è incaricata della vigilanza puntuale sul rispetto della presente ordinanza nonché della predisposizione di idonei cartelli informativi da affiggere all’ingresso delle spiagge libere;
• L’osservanza delle predette misure di contenimento e di prevenzione del contagio è rimesso alla responsabilità individuale degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di profilassi;
• Ogni violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 nonché di tutte le altre sanzioni di legge;
• La presente ordinanza viene affissa all’esterno dell’edificio comunale e pubblicata all’albo pretorio, della stessa viene data ogni idonea diffusione mediante organi di stampa e affissione in luoghi pubblici o aperti al pubblico
Il presente provvedimento viene trasmesso:

  • Alla Capitaneria di Porto di Diamante;
  • Alla Regione Calabria, Ufficio Demanio;
  • Alla Prefettura di Cosenza;
  • Alla Stazione dei Carabinieri di Santa Maria del Cedro.
    Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti il competente Tribunale Amministrativo, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge.

Santa Maria del Cedro, li 19.05.20

Il Sindaco
Avv. Ugo Vetere