Confesso di essere “ignorante” in materia di diritto amministrativo, però riesco, comunque, a saper leggere ed interpretare la lingua italiana ed, a proposito della questione “consiglieri comunali si, consiglieri comunali no”, che sta disorientando in questi giorni l’opinione pubblica di San Lucido, vorrei fare un po’ di chiarezza. La legge n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), all’articolo 141, parla dei casi di “scioglimento dei consigli comunali” e, fra questi, prevede anche il caso di “scioglimento” allorquando si siano verificate le “dimissioni del sindaco”; ora, in italiano la parola “scioglimento” significa letteralmente “eliminazione di un legame identificabile in un ordine precostituito di rapporti”, significa “annullamento”, significa “abolizione” ed, in senso figurativo, significa “passaggio da uno stato solido allo stato liquido”. Considerato che lo stesso T.U.E.L. stabilisce che il consigliere comunale svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale, il Consiglio, che, nella fattispecie, è stato sciolto, mi sapete dire quale attività deve svolgere un sedicente consigliere comunale di un ente “eliminato, annullato, abolito”, addirittura, “liquefatto”? Peraltro, la funzione dei Consiglieri Comunali consiste in una attività di indirizzo e controllo politico – amministrativo e di verifica dell’attuazione delle linee programmatiche ed, in ogni modo, anche eventuali “compiti delegati” devono essere svolti in maniera tale da evitare una indebita commistione con le funzioni proprie del sindaco e degli assessori che, nel caso di specie, vengono svolte dal Commissario; anche eventuali materie precedentemente delegate per compiti particolari riguardanti singoli settori della vita amministrativa (come nel caso della delega ai servizi idrici comunali assegnata all’ex Consigliere Novello), non devono essere mai in sostituzione dei compiti precipui del Sindaco, degli Assessori del ramo e dei Funzionari comunali, limitandosi, in tali casi, l’attività del Consigliere delegato semplicemente a compiti di studio, esame e cura di singole problematiche particolari da riferire in consiglio, un consiglio che nel caso di San Lucido non può più riunirsi e che, comunque, non entrino in conflitto di competenza con l’attività degli assessori e degli organi burocratici.
Occorre chiarire, infine, il significato del comma 5 dell’ art. 141 della legge suddetta che dice testualmente che i consiglieri, per effetto dello scioglimento del consiglio comunale, “cessati dalla carica” e “cessati”, in lingua italiana, significa “finiti, terminati, dismessi”, continuano ad esercitare gli “incarichi esterni” fino alla nomina dei successori; solo in tal caso rimangono in carica quei consiglieri comunali ai quali erano stati “eventualmente attribuiti incarichi di rappresentanza esterna”, badate bene che, sempre in lingua italiana, incarichi esterni non significa incarichi interni e che, più in particolare, non significa delega, bensì significa elezione di un consigliere comunale all’interno di eventuali consorzi, ex comunità montana, unione di comuni, provincia ed altri enti sovracomunali ed extracomunali e ciò, assiomaticamente, è giustificato dalla “ratio” di evitare un vuoto di rappresentanza che potrebbe risultare dannoso per il comune commissariato.
Chiarito quanto sopra ritengo, comunque, di esprimere un giudizio politico positivo nei riguardi dell’ex Consigliere Novello che, nel caso incriminato, ha ritenuto, con la apprezzabile, solerzia di dover personalmente intervenire di fronte ad una “emergenza collettiva costituita da una perdita idrica per la rottura di un tubo davanti ad una burocrazia troppo lenta rispetto alla risoluzione dei problemi del territorio”, anche se ha confuso, auspicabilmente in buona fede, da ex consigliere delegato al servizio idrico, una delega interna con un “incarico di rappresentanza esterna”.
Franco Nunziata – ex consigliere comunale