OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente sospensione attività scolastiche in presenza dal 25.11.2020 al 28.11.2020.
IL SINDACO
LETTO il DPCM del 3 novembre 2020, ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO, in particolare, l’art. 3 del citato DPCM rubricato “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” laddove, al comma 1, è previsto che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione”;
CONSIDERATO che con ordinanza del Ministero della salute del 4 novembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” la Regione Calabria è stata inserita nell’allegato 2 («scenario di tipo 4» con un livello di rischio «alto») così statuendone l’applicazione delle misure di cui all’art. 3 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 a decorrere dalla data del 6 novembre 2020;
CONSIDERATO che con ordinanza del 20 novembre 2020, a firma del Ministro della Salute, le restrizioni di cui al DPCM del 3 novembre 2020 sono state confermate sino al 3 dicembre p.v.;
VISTA l’ordinanza n. 84/2020 del Presidente f.f. della Regione Calabria, riguardante le disposizioni attuative connesse all’entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020;
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, pubblicata in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 248, con la quale si è prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; CONSIDERATO che, in particolare, il suddetto art. 3, comma 4, lett. f) del DPCM del 3 novembre 2020 prevede che “fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n.89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”;
CONSIDERATO:

che con ordinanza sindacale n. 496 del 9 novembre u.s. si è provveduto a sospendere le attività didattiche in presenza – laddove consentite in base al DPCM del 03 novembre 2020 – dal 10.11 al 21.11 a causa dell’emergenza epidemiologica in atto;

che la decisione è stata motivata dal crescente numero di contagi nel territorio di Paola pur in assenza di dati precisi ma sulla base della consapevolezza che l’epidemia stava correndo velocemente,

che, infatti, dal 9 novembre ad oggi il numero dei soggetti positivi al Covid 19 è aumentato in modo significativamente passando da 31 a 79 casi (dati registrati giornalmente dall’11 novembre e riportati sul sito istituzionale dell’Ente) tra cui si registrano 3 decessi;

che diversi casi di positività hanno investito il mondo della scuola essendo risultati positivi sia genitori di bambini frequentanti gli istituti scolastici sia, in alcuni casi, gli stessi bambini;
PRESO ATTO

che l’ordinanza n. 496 del 9 novembre è stata impugnata di fronte al TAR Calabria con contestuale richiesta di sospensione immediata dei suoi effetti;

che l’impugnativa, assunta da soli 10 ricorrenti rispetto ad una platea di interessati dall’ordinanza di gran lunga più estesa, ha avuto come conseguenza l’emissione di un giudicato, il decreto del TAR Calabria n. 596/2020 del 14.11.2020 con il quale si dispone “la sospensione del provvedimento impugnato con riferimento agli istituti scolastici frequentati dai minori istanti”;

che nella stessa data il Presidente f.f. della Regione Calabria Antonino Spirlì ha emesso ordinanza regionale n. 87 del 14.11.2020 con la quale ha disposto la sospensione, sull’intero territorio regionale, in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse;

che l’esecutività dell’ordinanza regionale n. 87 del 14.11.2020 ha, di fatto, reso inutile ogni altro provvedimento comunale volto a dare esecuzione al decreto monocratico del TAR Calabria n. 596/2020;

che, alla luce di quanto esposto, è stata revocata l’ordinanza sindacale n. 496/2020 con provvedimento sindacale n. 601 del 19.11.2020;

che anche l’ordinanza regionale n. 87 del 14.11.2020 è stata impugnata innanzi al TAR Calabria con contestuale richiesta di sospensione immediata dei suoi effetti;

che l’istanza di misure cautelari monocratiche è stata accolta con decreto n. 609 del 23.11.2020 sospendendo il provvedimento impugnato “nei limiti dell’interesse dei ricorrenti”;

che l’Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale della Giustizia Amministrativa ha reso noto, con comunicato pubblicato in data odierna, che la “sospensione giudiziaria, in quanto riguardante un atto generale (l’ordinanza del presidente f.f. della regione Calabria), ha effetto su tutto il territorio regionale (e non solo per i ricorrenti) e riguarda ovviamente la sola parte con la quale il divieto è disposto” e che “il contenzioso deciso con il citato decreto è stato sollevato da un gruppo di genitori solo con riguardo all’ordinanza regionale, e non contro le ordinanze con le quali … alcuni sindaci dei comuni calabresi hanno autonomamente provveduto a vietare la didattica in presenza sul territorio comunale. Ordinanze queste ultime che nessuno ha impugnato.”
CONSIDERATO:

che, per come rilevato dai dati epidemiologici divulgati con cadenza giornaliera sia a livello nazionale che a livello regionale, l’andamento del contagio continua a registrare un costante aumento di casi di positività;

che, pur essendosi osservato negli ultimi giorni un rallentamento dell’incremento della curva, il cui picco è previsto per la fine del mese di novembre, lo stesso deriva dalle misure di contenimento adottate dal Governo Centrale, dalle Regioni e, non da ultimo, dalle singole amministrazioni locali con provvedimenti assunti dai sindaci nella veste di autorità sanitaria locale, aventi carattere preventivo e prudenziale diretti alla tutela del diritto alla salute pubblica, garantito costituzionalmente al pari del diritto all’istruzione;
VALUTATA attentamente la situazione epidemiologica in essere nel territorio di Paola dalla quale emerge un aumento dei casi di positività e discende la considerazione che senza l’adozione delle misure contenimento adottate – comprese quelle rivolte al mondo della scuola – l’incremento sarebbe stato di sicuro esponenziale;
RILEVATO, nello specifico, che la sospensione della attività didattiche in presenza, stabilita con ordinanza sindacale n. 496 del 09.11.2020, impedendo a bambini i cui genitori sono risultati positivi in ritardo a causa delle lentezze derivanti sistema di processazione dei tamponi, è stata di sicuro misura di contenimento efficace;
PRESO ATTO:

che moltissimi sindaci in Calabria hanno assunto, motivatamente, la decisione di sospendere le attività didattiche in presenza;

che tutti i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali calabresi hanno proposto al Direttore del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria di sospendere le attività didattiche in presenza nelle rispettive province in considerazione “dell’incremento significativo di nuovi casi di infezione del 12 ottobre ad oggi” e del fatto che “tale incremento è più sensibile nell’ambito scolastico e che comporta, conseguentemente, la necessità di effettuare screening nuovi a docenti, alunni e personale ATA.”;

che il Presidente della Provincia di Cosenza, Francesco Iacucci, con apposita nota, rappresentando la drammaticità del momento, ha invitato tutti i sindaci della provincia di Cosenza a valutare l’ipotesi di sospensione della didattica in presenza per 15 gg. pur essendo “fortemente convinto che la didattica in presenza sia un importante baluardo sociale soprattutto per gli studenti più giovani.”
CONSIDERATE:

le lungaggini imputabili alla congestione nell’attività di processazione dei tamponi molecolari eseguiti dal dipartimento di prevenzione presso l’ASP di Cosenza con conseguente sottostima nella rilevazione – all’attualità – del dato epidemiologico su base provinciale;

la oggettiva conseguente difficoltà dell’ASP territorialmente competente di segnalare tempestivamente il caso di positività ai fini della sottoposizione a quarantena obbligatoria con correlati processi di sorveglianza attiva;

la derivante impossibilità per il Sindaco di emettere tempestivamente provvedimenti restrittivi della libertà personale;

il grave rischio per la popolazione residente in quanto, in molti casi, soggetti risultati contagiati con positività rilevate dai c.d. test rapidi (strumenti di rilevazione di antigeni nucleoproteici virali sarscov-2) non vengono sottoposti alle previste misure cautelative, con conseguente potenziale incremento della diffusione del contagio;

l’impossibilità di avere un quadro chiaro ed attualizzato in ordine alla presenza di eventuali contagi all’interno degli istituti scolastici cittadini, non agevolmente rilevabile neanche a livello presuntivo avuto riguardo all’alto tasso di soggetti c.d. positivi asintomatici, derivante in gran parte dalle richiamate lungaggini nell’effettuazione delle indagini epidemiologiche riguardanti i c.d. “contatti stretti”;
PRESO ATTO della fragilità dell’organizzazione sanitaria regionale, come evidenziata a diversi livelli istituzionali, non adeguata a fronteggiare un eccessivo diffondersi dell’epidemia;
DATO ATTO che i bambini, in quanto molto spesso asintomatici, sono un grande veicolo del virus per come rilevato da autorevoli esponenti della comunità scientifica;
RITENUTO che risulta oltremodo opportuna, se non addirittura necessaria, l’adozione di misure di prevenzione tempestive e cautelative della salute pubblica anche al fine anche di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire contenere e mitigare la diffusione della malattia;
CONSIDERATO, subordinatamente, che la ripresa delle attività in presenza (che l’ordinanza regionale – oggi sospesa – aveva previsto per il prossimo 30 novembre 2020) richiede tempi necessari per la pulizia e l’eventuale sanificazione degli ambienti rimasti chiusi per diversi giorni e che, pertanto, si rende ulteriormente necessario, per questo motivo, disporre per un ulteriore periodo la sospensione delle attività in presenza fino al prossimo 28 novembre;
DATO ATTO:

che le Ordinanze regionali per l’emergenza COVID-19 vigenti hanno già disposto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali;

che si rileva opportuno, per quanto fin qui espresso, rafforzare in forma più restrittiva, secondo quando consentito ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, le misure fin qui adottate;
RITENUTO necessario in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti che, dal 25 novembre 2020 e fino al 28 novembre 2020, che le attività scolastiche e didattiche delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado, sia pubbliche che private ricadenti nel territorio del Comune di Paola, si svolgano esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all’autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza;
VISTA, altresì, la richiesta di lockdown totale da parte dell’Ordine dei Medici Nazionale;
VISTO l’art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, che abrogando l’art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell’epidemia in corso;
VISTO il D.L. 33, del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;
VISTO l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VALUTATA, altresì, la necessità di garantire a tutti gli alunni, laddove possibile, la prosecuzione del proprio percorso formativo attraverso l’utilizzo della didattica a distanza, e la necessità di garantire agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, la didattica in presenza ed il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020;
ORDINA
Che – ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio comunale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti – dal 25 novembre 2020 e fino a tutto il 28 novembre, le attività didattiche delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado, sia pubbliche che private ricadenti nel territorio del Comune di Paola si svolgano esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all’autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza.
D I S P O N E

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo on-line del Comune di Paola e ne sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa, social e locandine;

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per i successivi adempimenti di competenza ai dirigenti delle seguenti istituzioni scolastiche:
 Istituto Comprensivo Statale “F. Bruni”;
 Istituto Comprensivo Statale “I. Gentili”;
 Istituto Paritario Suore Domenicane “Santa Vergine di Pompei e San Francesco di Paola”;
 Scuola dell’Infanzia “L’Albero Azzurro”;
 Asilo Comunale Collodi Cooperativa Sociale “Raggio di Sole”;
 La Foresta dei Sogni – Servizi Integrativi dell’Infanzia;
 Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza

Che copia dell’ordinanza venga, altresì, trasmessa a mezzo pec ai seguenti indirizzi:
 A SE il Prefetto di Cosenza;
 Al Commissariato di P.S. di Paola;
 Alla Compagnia Carabinieri di Paola;
 Al Gruppo della Guardia di Finanza di Paola; Al Dipartimento di Prevenzione ASP di Cosenza Alla Polizia Municipale di Paola.