Sul Tirreno cosentino ognuno fa come gli pare. Dalle costruzioni abusive, alle assunzioni ad hoc, fino alle multe. Nella terra di nessuno è come stare nel paese dei balocchi. E siccome di paese dei balocchi si tratta è piuttosto diffusa la convinzione che al figlio senza laurea, e spesso senza arte né parte, si debba per forza dargli un tono dandogli la divisa da “vigile urbano”, ossia farlo diventare un agente di polizia municipale. Il ragionamento in sostanza è questo: «Sindaco, amicu miu… A figliuma l’ama sistemà, sadda spusà, li piacia a fa u vigile…- Tranquillu amicu miu…aggia chiamà a unu ca nadda agevolà intra a commissioni, e u figliu tua sarà vigggile intru u paisi miu – ( Storie di Calabria)». Il magistrale riassunto concettuale espresso in lingua madre, tipica dell’area altotirrenica, è stato espresso pubblicamente qualche giorno fa da chi, purtroppo, questi discorsi è costretto a sentirli ogni giorno. Lo sanno pure le pietre che i concorsi per agenti di polizia locale qui sono nel 20/30% dei casi truccati (il restante 70% è fortunatamente vinto da agenti competenti, onesti e meritevoli) e lo sa pure la magistratura di Paola perché ha acquisito tempo addietro i nomi di coloro che poi avrebbero vinto effettivamente uno dei tanti concorsi indetti in zona. Perché non è solo la stampa infame oramai a denunciare, è anche chi si è rotto le scatole di abusi e soprusi. Amen.

 

Ma c’è anche un altro aspetto, che se possibile, è ancora peggio del primo: i finti vigli urbani, pure questi pare molto in voga, di cui ci sono giunte numerose segnalazioni.

Ma andiamo per ordine. Chi non si può sistemare a tempo indeterminato, viene solitamente sistemato nel periodo estivo. Nella da eccepire. La legge lo consente e molto spesso si tratta di giovani studenti che anziché godersi le vacanze, nel periodo estivo si mettono al servizio della comunità e mettono in tasca qualche soldo per gli studi, ancora meglio quando si dà una man a madri e padri che sfamano i propri figli. La legge consente addirittura l’assunzione diretta, a tempo determinato, da parte dell’ente comunale.

Ma per ragioni a noi ancora sconosciute, negli ultimi tempi alcuni primi cittadini propendono sempre più per l’assunzione con ditte esterne che regolano il rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’ente pubblico. Operazione che certamente implica una maggiore spesa di danaro, ma pur sempre lecita. Ciò che è assolutamente illegittimo è che alcuni ausiliari del traffico vengano muniti di divise da agenti di polizia, traendo in inganno il cittadino, mentre quelli assunti da società private per giunta vengano autorizzati a multare le auto in tutte le aree del territorio comunale, come se fossero degli ausiliari del traffico assunti dal Comune o agenti di polizia locale.

Il Comma 132 art. 17, legge 127/1997, dice espressamente che i «dipendenti comunali, diversi dagli agenti della polizia municipale e da quelli muniti dell’abilitazione di cui all’art. 12, comma 3 del codice della strada, hanno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta in tutte le strade del territorio comunale: in cui queste manovre sono vietate da apposita segnaletica ovvero dalle norme del codice della strada; in cui esistono parcheggi o aree di sosta a pagamento». Contrariamente, i «dipendenti di enti o di imprese, quali, ad esempio, aziende speciali, altri enti di gestione comunque denominati ovvero società private, alle quali è stata affidata la gestione di parcheggi ovvero di aree di sosta a pagamento, diversamente dai precedenti, hanno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta solo sui parcheggi o sulle strade del territorio comunale in cui esistono aree di sosta a pagamento concesse all’azienda o all’impresa da cui dipendono. A questi soggetti è da riconoscersi un ambito circoscritto di competenza riconducibile essenzialmente all’accertamento delle violazioni di cui all’art. 7, comma 15 e all’art. 157, commi 5, 6 e 8 del codice della strada, commesse in aree comunali, urbane o extraurbane, che con apposita delibera della giunta comunale sono state specificamente destinate al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro. La loro competenza si estende anche a quelle aree poste al servizio di quelle a pagamento immediatamente limitrofe ad esse e che costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che ne consentano in concreto l’utilizzo da parte degli utenti della strada: solo in tali zone deve intendersi estesa la facoltà di accertamento di tutte le violazioni relative alla fermata o alla sosta vietata da apposita segnaletica o dalle norme del codice della strada. Tuttavia non possono contestare altre infrazioni relative al codice della strada, ed il loro ambito d’azione è circoscritto al territorio presso il quale operino, possono provvedere alla rimozione dei veicoli in divieto solo previa autorizzazione concessa dal sindaco». In altre parole, se un ausiliario del traffico, dipendente di una società esterna, anziché del Comune, vi fa una multa su un’area non a pagamento, la multa è irregolare. Così come è illegittimo vestire i panni di agente di polizia essendo invece un ausiliario, indifferentemente se è assunto dal Comune o da un’agenzia privata.

Conviene, dunque, sempre accertarsi sull’identità di chi ha inflitto una contravvenzione.

Nel caso abbiate ancora dei dubbi, sarà utile leggere questo stralcio di sentenza:

“Irregolarità nell’applicazione dell’art. 17, comma 132, della legge 127/97. L’articolo 17, comma 132, legge 127/97, ha stabilito che “i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione”. E’ necessario perciò che i c.d. ausiliari o siano dipendenti comunali oppure dipendenti di una società ex articolo 7, comma 8, Cds a cui il comune abbia dato in concessione l’area destinata al parcheggio, individuata con apposita delibera di Giunta e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro. In entrambi i casi la legge richiede che il personale titolare del potere di accertamento dell’infrazione sia stato nominativamente designato dal Sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali. Nel caso di specie non sussiste nessuno dei presupposti obbligatoriamente previsti dal legislatore e chiariti con la circolare del ministero dell’Interno 300/26467/120/26, poiché il personale impiegato come “ausiliare del traffico” non è né dipendente comunale né dipendente di società gestore delle aree destinate a parcheggio; inoltre non risultano provvedimenti di assegnazione di aree comunali a società di settore, né atti che prevedano per la fruizione di tali aree il pagamento di una somma di denaro (istituzione della sosta a pagamento). 10. Illegittimità delle sanzioni elevate dagli ausiliari del traffico. Stante l’illegittimità dei provvedimenti amministrativi di istituzione del servizio, ne consegue l’illegittimità dell’attività di accertamento delle violazioni operata dagli ausiliari del traffico. Non solo è illegittimo il potere di accertamento delle infrazioni eccedente i limiti stabili dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7336 del 7 aprile 2005; ma anche lo stesso potere di accertamento delle infrazioni in materia di sosta è inficiato dalla irregolarità degli atti amministrativi citati, che espone il comune al riscio concreto di essere, in eventuali giudizi, non solo soccombente ma anche condannato al pagamento delle spese processuali oltre che tenuto al pagamento delle parcelle per incarichi legali, con evidenti aggravi di oneri a carico del bilancio comunale”.

 

Di Francesca Lagatta, da “La Lince”