«Apprendo, con sommo stupore, che, ormai, i processi non saranno più celebrati in Tribunale, bensì attraverso le divulgazioni giornalistiche non consentite nella segreta fase delle indagini preliminari, ma legittimate da soggetti che, istituzionalmente, dovrebbero essere schivi ai riflettori mediatici.
Fino a quando si abuserà della pazienza di chi, credendo nella legalità, pretende che il diritto di difesa sia esercitato nel processo e non al di fuori di esso? Purtroppo, nella drammatica vicenda inerente al botulismo, i principi costituzionalmente riconosciuti a ciascun indagato e le relative garanzie difensive, sembrerebbero, ormai, irrimediabilmente ignorati.
Si disponeva che un cittadino, in stato di libertà, venisse “prelevato”dai Carabinieri, l’8 agosto, mentre si trovava in spiaggia e condotto in Procura per rendere interrogatorio, all’insaputa del già nominato difensore fiduciario; il tutto, violando, non solo le garanzie difensive, ma la dignità di una persona che veniva privata della sua libertà e condotta dai militari, con la macchina di servizio, in Procura, in assenza di qualsivoglia provvedimento coercitivo (arresto in flagranza, ovvero ordinanza dispositiva custodiale) che ne giustificasse la necessità.
E, ancora, sempre all’insaputa del difensore, si chiedeva all’indagato di rispondere, con urgenza, ad una sorta di interrogatorio, maldestramente camuffato da questionario e delegato ad un medico dell’Asp, il cui contenuto , vieppiù, veniva travisato e rappresentato ai principali organi di stampa come se il caso fosse già risolto, con responsabilità, tuttavia, ancora da accertare.
Infine, come se non bastasse, apprendo da un articolo di “Repubblica”, a firma di Carlo Zuini, datato 9 settembre, fatti, circostanze e i tanto attesi risultati delle analisi dei prodotti sequestrati, dettagliatamente illustrati, provenienti da una verosimile interlocuzione con l’Ufficio di Procura che, diversamente, avrebbe dovuto assicurare l’assoluta riservatezza di atti (compresi i risultati degli esami autoptici comparsi sulla stampa dopo qualche ora dall’effettuazione di quell’accertamento irripetibile), doverosamente coperti da un segreto di indagine; segreto che, se vale per l’avvocato, ancor più dovrebbe valere per la stampa, quantomeno, fino alla notifica dell’avviso di chiusura indagini che consenta, all’indagato, di ottenere piena contezza del fascicolo processuale al fine di poter, compiutamente, espletare, nella sacralità del perimetro di legalità, le ineludibili estrinsecazioni correlate al diritto di difesa.
Pertanto, stigmatizzo, senza indugio, questa allarmante concezione paternalistica di taluni Magistrati, convinti che l’avvocato e il diritto di difesa, siano necessari per previsione normativa ma, probabilmente, non indispensabili alla fisiologica dialettica processuale la cui centralità non può essere annichilita da effimere logiche di vanità mediatica». È quanto rende noto l’Avv. Liserre di Diamante.































