La Procura della Repubblica di Paola, all’esito delle indagini preliminari originate da una denuncia della Tenenza della Guardia di Finanza di Cetraro del 4 settembre 2019, ha esercitato l’azione penale nei confronti del cetrarese B.E., 44 anni, difeso di fiducia dall’Avvocato Marta Gammella, sostituita dal Praticante Avvocato Emilio Enzo Quintieri, perché ritenuto responsabile del reato previsto dall’Articolo 7 comma 2 del Decreto Legge n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019 (punito con la reclusione da uno a tre anni), perché, quale beneficiario del reddito di cittadinanza dal 28/03/2019, ometteva di comunicare all’INPS, entro i termini stabiliti, le informazioni circa le variazioni del proprio reddito, variazioni provenienti da attività lavorativa irregolare, dovute per legge ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. Infatti il 4 luglio 2019 i finanzieri, notavano B.E. che in Via Libertà di Cetraro Marina, esercitava l’attività commerciale di vendita di prodotti ittici, sulla pubblica via, in assenza delle autorizzazioni. In particolare, l’uomo, appartenente ad una nota famiglia di pescatori del posto, aveva due cassettine di polistirolo contenenti 4 kg di alici, 2 kg di occhialoni e 8,5 kg di sarde ed una vaschetta di plastica con del ghiaccio. Il tutto veniva sequestrato e poi distrutto ed elevata la sanzione amministrativa di 5.164 euro. Precedentemente, B.E., il 31 maggio 2019, era stato notato anche dai militari della Capitaneria di Porto di Cetraro, mentre deteneva in un cassone con del ghiaccio, ai fini della commercializzazione, 7,5 kg di alici, 5,5 kg di merluzzi, 5 kg di occhialoni, prodotti ittici riposti in tre cassettine bianche di polistirolo con accanto una bilancia di colore verde con piatto di pesatura. Anche in questo caso, tali prodotti, vennero sequestrati e distrutti ed elevata una sanzione di 1.500 euro. Successivamente, la Guardia di Finanza, accertò che il B.E. era percettore del reddito di cittadinanza dal 28 marzo 2019 e, in violazione di quanto previsto dalla legge, non aveva provveduto a dare comunicazione all’INPS della variazione di reddito ai fini della revoca o della riduzione del beneficio economico erogato dallo Stato. Per tali ragioni, i finanzieri, denunciarono B.E. alla Procura della Repubblica di Paola, ritenendo che esercitasse irregolarmente l’attività di commercio ambulante di prodotti ittici in maniera “non sporadica” ed “abituale”, attività del tutto incompatibile con la percezione del sussidio erogato dall’INPS, ottenendo la revoca, con efficacia retroattiva, del beneficio, con obbligo di restituzione di tutto quanto indebitamente percepito e la disattivazione della carta del reddito di cittadinanza.

Durante l’istruttoria dibattimentale, innanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Paola Sara Cominato, è stato sentito il Maresciallo Aiutante Alessandro Cecere, Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Cetraro, il quale ha confermato quanto riportato negli atti all’epoca redatti a carico di B.E. In sede di controesame, rispondendo alle domande poste dal sostituto del difensore, ha riferito che l’imputato era stato visto soltanto due volte vendere il pesce per le strade e che le sue condizioni personali e familiari erano “modeste”. Per il Pubblico Ministero Elvira Gravina l’imputato, alla luce di quanto emerso in dibattimento, doveva ritenersi colpevole del reato contestato e, pertanto, chiedeva al Giudice di condannarlo alla pena di un anno di reclusione con la concessione dei benefici di legge. Il sostituto del difensore Emilio Enzo Quintieri, invece, sollecitava l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste contestando duramente le ricostruzioni della Guardia di Finanza di Cetraro e ritenendo che la condotta, occasionale e non abituale, posta in essere dallo stesso, anche se irregolare, non poteva essere affatto ritenuta “rilevante” poiché B.E. aveva venduto soltanto qualche cassetta di pesce del valore di poche centinaia di euro, inidonea a comportare, anche se tale attività fosse stata comunicata, sia la revoca che la riduzione del reddito di cittadinanza.Il Tribunale di Paola, accogliendo la richiesta avanzata dalla difesa, ha deciso di assolvere l’imputato con la formula più ampia: “perché il fatto non sussiste”, riservando il deposito della motivazione della sentenza entro il termine di novanta giorni. I difensori adesso chiederanno all’INPS la restituzione delle somme indebitamente non corrisposte a B.E. ed alla sua famiglia nonché il ripristino dell’erogazione del reddito di cittadinanza, qualora ne ricorrano ancora i presupposti.