In primo grado, all’esito del giudizio abbreviato, era stato ritenuto colpevole del delitto di lesioni personali aggravate per essere state commesse in danno del coniuge convivente e con l’aggravante dei futili motivi e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente per il rito scelto, oltre al pagamento delle spese processuali, con la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale spedito a privata richiesta.
Ma la sentenza pronunciata il 20 marzo 2023 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Paola Alberto Pugliese a carico di un giovane di Cetraro, non aveva soddisfatto il suo difensore, l’Avvocato Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, il quale aveva proposto impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, ritenendo erronea ed ingiusta la condanna irrogata al suo assistito, perché l’azione penale, a seguito della Riforma Cartabia, non poteva essere proseguita per mancanza di querela poiché la persona offesa dal reato aveva formalmente rinunciato con dichiarazione resa innanzi agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso la Stazione Carabinieri di Cetraro Marina. 
L’uomo, un pescatore del posto, era stato processato perché il 25 aprile 2021, colpendo il coniuge con una serie di pugni e calci all’altezza del capo e degli arti inferiori, le cagionava lesioni personali consistite in trauma cranico non commotivo e gonalgia sx con ecchimosi, giudicate guaribili in sette giorni. Con l’aggravante dei futili motivi. Successivamente, a seguito di tale episodio, avvenuto in uno stato d’ira, i rapporti tra moglie e marito, erano tornati buoni e tranquilli e lo stesso si era pentito e scusato per l’atteggiamento avuto. Tant’è vero che la persona offesa dal reato non solo non volle sporgere querela nei confronti del di lei marito nell’immediatezza dei fatti ma non si costituì neppure parte civile al processo.
Inizialmente, il delitto contestato, era procedibile d’ufficio ma, in seguito, a seguito della entrata in vigore della Riforma Cartabia, era divenuta necessaria la querela della persona offesa dal reato, che però aveva rinunciato dichiarando ai Carabinieri di Cetraro in apposito verbale che “Non sono intenzionata a presentare querela nei confronti di mio marito.”. 

Incredibilmente, il Giudice Monocratico del Tribunale di Paola, disattese la richiesta di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per difetto di querela avanzata dalla difesa, accogliendo quella di condanna, al minimo della pena, formulata dal Pubblico Ministero. Proposto gravame, il difensore dell’imputato, reiterava la richiesta di proscioglimento innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro ritenendo che l’azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela per espressa rinuncia della persona offesa dal reato.Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro Maria Ausilia Ferraro, nelle conclusioni scritte, aveva ritenuto fondata l’eccezione difensiva e, pertanto, “Non risultando dagli atti l’avvenuta presentazione della querela da parte della persona offesa, si chiede che in riforma dell’impugnata sentenza, venga dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell’imputato per mancanza della predetta condizione di procedibilità.”. 

L’Avvocato Emilio Enzo Quintieri, si associava e concludeva insistendo per l’accoglimento dei motivi di appello.

La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Penale, ha accolto le conformi conclusioni rassegnate dalla Procura Generale della Repubblica di Catanzaro e dalla difesa dell’imputato, ribaltando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Paola, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al delitto a lui ascritto per difetto di querela. Le motivazioni della sentenza saranno depositate tra trenta giorni.

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