E’ stato assolto perchè il fatto non sussiste G.L., 58enne di Cetraro, difeso dall’Avvocato Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, dal delitto di minaccia grave aggravata per l’utilizzo di un arma. L’uomo, con risalenti precedenti specifici, venne denunciato da F.F., ai Carabinieri della Stazione di Cetraro Marina perchè il 17 dicembre 2020, alle ore 21,45 circa, in Piazza del Popolo, mentre si trovava nel parcheggio multipiano, all’interno della sua autovettura, veniva gravemente minacciato dal piano superiore da una persona, riconosciuta poi nell’imputato, che brandiva una pistola nella mano destra tamburellando l’arma contro la ringhiera in ferro, dicendogli “ti stai pisciando eh!”.
La persona offesa dal reato, spaventata dal gesto, si nascose sui sedili posteriori dell’auto ed allertò i Carabinieri i quali intervennero poco dopo, senza tuttavia notare nulla. La vittima riferì che l’uomo che lo aveva minacciato era G.L., nipote della sua ex compagna, che si era allontanato a bordo di un’autovettura di colore nero, modello Golf, a fari spenti, in direzione opposta. Riferiva, inoltre, che era stata la sua ex compagna a rivolgersi al nipote al fine di costringerlo ad allontanarsi da Cetraro poiché lui in quel periodo aveva insistito per ristabilire la relazione con lei. A seguito di tale vicenda, i Carabinieri della Stazione di Cetraro Marina, si recarono immediatamente a fare una perquisizione locale e domiciliare presso l’abitazione dell’imputato e delle sue pertinenze che però diede esito negativo. Tale perquisizione venne estesa anche all’autovettura Fiat panda rossa, in uso e nella disponibilità dell’imputato ma di proprietà della di lui sorella M.L. 

La Procura della Repubblica di Paola nella persona del Pubblico Ministero Teresa Valeria Grieco, una volta concluse le indagini preliminari, esercitò l’azione penale nei confronti di G.L. per il delitto previsto e punito dall’articolo 612 comma 2 del codice penale, punito con la pena della reclusione fino ad un anno, per aver minacciato gravemente F.F. brandendogli contro la pistola, citandolo direttamente a giudizio innanzi al Tribunale di Paola.
Durante l’istruttoria dibattimentale, la difesa dell’imputato, produceva al Giudice Monocratico del Tribunale di Paola Anna Iadicicco, una sentenza del medesimo Tribunale di Paola del 16 settembre 2022 che aveva assolto F.F. dal delitto di stalking ed altro per vizio totale di mente perchè incapace di intendere e di volere, applicandogli la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, affidandolo alla sorveglianza e cura del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente con prescrizione di seguire il trattamento psico-farmacologico e psico-terapeutico, in quanto, sulla base di una perizia medico legale effettuata dal Medico Psichiatra Giacomo Pantusa, lo stesso era sofferente da anni, di una patologia psichiatrica grave a carattere cronico, chiedendo altresì di sentire il predetto Medico Psichiatra al fine di valutare la capacità di testimoniare della persona offesa.
Acquisita la produzione documentale difensiva e ritenuta la necessità di sentire il medico legale in ordine alla capacità di testimoniare della persona offesa, il Tribunale di Paola, disponeva l’audizione del Dott. Giacomo Pantusa il quale, confermava che F.F. era una persona affetta da gravi disturbi psichiatrici di tipo delirante e più volte ricoverato in psichiatria e che tale patologia poteva influire sulla capacità di testimoniare perchè delirante, cioè il suo pensiero non era una fedele riproduzione della realtà ma filtrata dalla patologia, facendo proprio un esempio “Signor Giudice il paziente delirante, se uno lo guarda, può pensare che lo si stia osservando per minacciarlo”. 

Su richiesta della difesa, è stata sentita la ex compagna di F.F. e zia dell’imputato la quale ha negato categoricamente di essersi rivolta al di lei nipote per intervenire sull’ex compagno e che quest’ultimo era gravemente disturbato e sono stati acquisiti i verbali di perquisizione e le annotazioni redatte dai Carabinieri della Stazione di Cetraro Marina nonché la querela sporta dalla persona offesa mai presentatasi davanti all’Autorità Giudiziaria. Il Pubblico Ministero Paola Miglio concludeva per l’assoluzione dell’imputato perchè il fatto non sussiste e l’Avvocato Emilio Enzo Quintieri si associava alla richiesta, riportandosi alle conclusioni di analogo tenore (assoluzione per insussistenza del fatto) già rassegnate per iscritto con la memoria difensiva depositata nei giorni precedenti.
Il Giudice Monocratico del Tribunale di Paola Anna Iadicicco, all’esito della camera di consiglio, pronunciava sentenza di assoluzione nei confronti di G.L. perchè il fatto non sussiste, depositando motivazione contestuale. Per il Giudice “le dichiarazioni di F.F., unico elemento a sostegno della prospettazione accusatoria, non sono idonee a sostenere la pronuncia di condanna nei confronti dell’odierno imputato. E’ noto che l’affermazione della penale responsabilità possa fondarsi anche sulla sola testimonianza della persona offesa, non bisognevole di riscontri, anche se devono essere vagliate in modo rigoroso ed approfondito la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca. Ebbene, nel caso di specie, la valutazione di credibilità ed attendibilità di F.F. non può prescindere da quanto emerso dalla produzione documentale della difesa e da quanto riferito dal Dott. Giacomo Pantusa” secondo cui F.F. “è affetto da disturbo delirante, manifesta atteggiamenti di sospettosità e contenuti ideativi deliranti a sfondo persecutorio e sospetta che la gente sia contro di lui”. Inoltre, “F.F. si è più volte sottratto all’esame testimoniale, cui infine le parti hanno rinunciato prestando il consenso ad acquisire la querela; querela che appare confermare gli esposti dubbi di credibilità della vittima e le cui dichiarazioni, probabilmente sono espressione proprio del disturbo delirante descritto dal perito nella sua relazione.” Per il Giudice le dichiarazioni della persona offesa, tenuto conto della tipologia di disturbo di cui era affetto all’epoca del fatto, avevano bisogno di “elementi ulteriori, estrinseci ed obiettivi” cioè di “riscontri che, però, nel caso in esame non si rinvengono, anzi emergono elementi che ne minano ancor di più l’attendibilità”. Innanzitutto la circostanza che l’imputato non abbia mai posseduto una golf nera ed infatti, nell’immediatezza dei fatti, venne accertato che lo stesso aveva in uso una fiat panda rossa di proprietà della sorella e del mancato rinvenimento di alcun arma nella stessa, nell’abitazione e nelle sue pertinenze. Infine, le dichiarazioni rese dalla ex compagna e dallo stesso imputato.  Secondo il Giudice Monocratico del Tribunale di Paola, “Tanto basta ad affermare l’inattendibilità della persona offesa e, comunque, l’inidoneità delle sue dichiarazioni, da sole, a sostenere la prospettazione accusatoria. Per tutte le ragioni esposte, G.L. deve essere assolto dal reato a lui ascritto perchè il fatto non sussiste.”.

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