Il Tribunale di Cosenza, Sezione Misure di Prevenzione (Carmen Ciarcia, Presidente, Fabio Squillaci, Giudice ed Eleonora Palmieri, Giudice Relatore), con decreto depositato questa mattina, ha accolto integralmente l’istanza presentata dall’Avvocato Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, nell’interesse di F.C., 67 anni, residente a Belvedere Marittimo, indiziata di appartenere al Clan Muto di Cetraro, disponendo la revoca con effetto ex tunc (retroattiva fin dall’origine) della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.La misura di prevenzione, espiata dal 27 luglio 2011 al 26 luglio 2013, era stata applicata dal Tribunale di Cosenza il 30 marzo 2011, in accoglimento delle richieste formulate dal Procuratore Distrettuale Antimafia di Catanzaro il 15 febbraio 2010 e dal Procuratore della Repubblica di Paola il 14 aprile 2010, sulla scorta degli elementi emersi nell’ambito dell’operazione antimafia denominata “Cartesio”, che ipotizzava il coinvolgimento della donna in presunte attività usurarie e un presunto collegamento con contesti di criminalità organizzata del Tirreno Cosentino. In particolare, F.C., moglie di un noto pluripregiudicato, soggetto organico al Clan Muto di Cetraro, era stata ritenuta stabilmente inserita nella organizzazione criminale operante nel territorio del Tirreno cosentino e dedita, tra l’altro, alla commissione di delitti di usura aggravati dal metodo mafioso e, quindi, indiziata di appartenenza ad associazione di tipo mafioso.L’accoglimento dell’istanza giunge a seguito del definitivo accertamento giudiziario in sede penale. Infatti, F.C., con sentenza irrevocabile emessa dal Collegio del Tribunale di Paola è stata assolta da tutti i capi di imputazione che gli venivano contestati nel procedimento cd. “Cartesio”, per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste. Per il Tribunale di Paola, le condotte materiali oggetto di contestazione attenevano unicamente alla gestione ordinaria e formale di conti o titoli riconducibili al coniuge, escludendo in modo categorico qualsiasi consapevolezza o partecipazione ad attività illecite ed in particolare alle attività di usura in concorso aggravate dal metodo mafioso come invece ipotizzato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. Tra l’altro, al marito, oltre ad essere assolto dal Tribunale di Paola dal reato di partecipe all’associazione a delinquere di stampo mafioso facente capo al boss Franco Muto di Cetraro, era stata esclusa anche la circostanza aggravante del metodo mafioso per i reati per i quali aveva riportato condanna nel procedimento Cartesio. Ed anche tutti i beni, originariamente sequestrati e confiscati, erano stati restituiti agli aventi diritto con decreto della Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Misure di Prevenzione.Il Pubblico Ministero d’udienza nella persona del Procuratore Aggiunto della Repubblica di Cosenza Antonio D’Alessio, aveva concluso per il rigetto della richiesta avanzata dall’Avvocato Emilio Enzo Quintieri. Quest’ultimo, invece, aveva insistito per l’accoglimento anche perché la permanenza dello status di persona sottoposta, in via definitiva, a misura di prevenzione nonostante l’assoluzione irrevocabile della sua assistita da tutte le accuse contestate, si poneva in contrasto con il principio di non contraddizione dell’ordinamento e del principio della presunzione di innocenza.Il Collegio giudicante del Tribunale di Cosenza ha riscontrato la totale infondatezza del quadro indiziario originario: “l’assoluzione di F.C. da ogni addebito, unita all’esclusione della connotazione mafiosa delle residue condotte attribuite al coniuge, recide dunque entrambi i collegamenti sui quali poggiava la misura: quello tra le condotte materiali della proponente e la compartecipazione all’usura e l’inserimento nella consorteria. Non risultano condotte individuali, contributi al sodalizio, rapporti funzionali con i suoi esponenti o attività di agevolazione diversi dai fatti già ricondotti alle usure del coniuge e poi scrutinati nel processo penale. Il rapporto familiare, in assenza di specifici comportamenti volontari e causalmente apprezzabili, non può colmare tale vuoto probatorio né trasformarsi in presunzione di appartenenza o contiguità mafiosa. La misura deve, pertanto, essere revocata con efficacia ex tunc.”.

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