UFFICIO DEL SINDACO
ORDINANZA contingibile e urgente N.133


IL SINDACO
VISTO il DPCM del 08/03/2020 con relativo allegato e richiamati integralmente i contenuti;
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 648 del 09/03/2020;
VISTO l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Calabria n° 3 del 08/03/2020 e
richiamati integralmente i contenuti, nonché quelle successive di chiusura di alcuni Comuni;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n° 36 del 24 marzo 2020, da intendersi
qui trascritta e riportata, che ha indicato nuove e diverse disposizioni, alle quali ci si è adeguati;
VISTE le funzioni ei poteri in materia di Protezione Civile e Salute Pubblica;
VALUTATA la necessità di continuare a porre in essere tutte le iniziative e i provvedimenti per il
contenimento della diffusione di “COVID- 19* impedendo comportamenti che possano determinare
un possibile contagio, posto altresi che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato
l’epidemia COVID-19 come PANDEMIA, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità
raggiunti a livelli globali;
VISTO il DPCM del 11/03/2020, nonchè il Decreto “Curaltalia”, ai quali deve farsi riferimento;
VISTO il D.L.vo n°267 del 18/08/2000;
VISTE le note Ministeriali e Prefettizie;
VISTO IL DECRETO LEGGE n.19 del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno N. 15350/117 (2) Uff.Prot.Civ. in data 27/03/2020,
che ha chiarito non esserci più “differenziazioni circa le limitazioni tra le medie e grandi strutture di
vendita”
VISTO il DPCM del 01/04/2020 (pubblicato in G.U. il successivo 2/4), che ha prorogato tutte le
limitazioni anti-contagio alla data del 13 aprile 2020;
VISTO il DPCM del 10 aprile 2020, che prolunga il “lockdown” fino al 3 maggio, con aperture graduali a
far data dal 14 aprile 2020, che si intende qui integralmente trascritto e riportato;
VISTE tutte le precedenti Ordinanze del Sindaco di Belvedere Marittimo in materia anti Covid-19,
da intendersi qui trascritte e riportate, che restano vigenti nelle parti che non siano in contrasto con
le disposizioni seguenti.
ORDINA

  1. La revoca del disposto della chiusura delle attività commerciali consentite nei giorni festivi,
    ad esclusione delle domeniche, a partire dal 01 maggio 2020, ferme restando le prescrizioni,
    gli indirizzi e le misure Nazionali e Regionali vigenti
  2. Gli esercenti le attività di cui all’art. 1 lett aa) del DPCM 10 aprile 2020, per le quali è
    consentita la consegna a domicilio, in proprio o in conto terzi – da effettuarsi con la sola
    modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e nel rispetto delle norme igienico-
    sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna cibi-
    devono comunicare tale circostanza al SUAP del Comune competente, con le modalità già
    fissate delle norme del settore. Gli esercizi devono adottare le misure previste nell’allegato
    dell’estratto delle “Indicazioni ad interim sull ‘igiene degli alimenti durante l’epidemia da
    virus SARS_COV_2 dell’Istituto Superiore di Sanità, revisione 19 aprile 2020″.

È consentita la possibilità di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione,
anche fuori dei limiti di residenza o domicilio, in caso di necessità di accesso a luoghi di
abituale frequenza delle persone affette da patologie certificate dall’autorità sanitaria- nei
casi di problematiche comportamentali gravi tali da imporre uscite esterne per il
contenimento degli aspetti auto-aggressivi, da parte del soggetto certificato, al solo scopo di
consentirne la migliore gestione, è consentita altresi, la possibilità di spostamento oltre la
prossimità della propria abitazione, dei minorenni, in presenza di un genitore, ferme
restando le misure di distanziamento e protezione già individuate nei provvedimenti
nazionali e regionali vigenti;

gli spostamenti previsti al punto 1 dell’Ordinanza n.32/2020 per giustifieati motivi di
assoluta necessità, correlata allo svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli
allevamenti di animali, da parte di agricoltori, sono da intendersi possibili, con le limitazioni
specificate, anche da e verso Comuni non limitrofi al proprio.

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile e potrà essere aggiornata ove si
rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale
e locale, ovvero a seguito dell’introduzione di nuove norme o linee guida in materia.
Si avverte che, salvo che il fatto castituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente
Ordinanza, sarà punito a norma di legge. DISPONE
Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di
Belvedere M.mo, al Prefetto di Cosenza e al Ministero della Salute.
Dispone altresi che sia resa pubblica on-line sul sito del Comune, dandone ampia diffusione.
AVVERTE
Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per
territorio, entro 60 giorni dall’affissione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.


Dalla Residenza Municipale,
IL SINIDACO
Dott. Vincenzo CASCINI