Oggetto: interpellanza a risposta scritta ex art. 50 dello statuto comunale in materia di tributi
per l’anno 2020
Il sottoscritto Avv. Angelo Paravati, quale consigliere comunale del Comune di Scalea nonché
capogruppo del gruppo consiliare di opposizione denominato Per Scalea, formula la presente
interrogazione a risposta scritta ex art. 50 S.C. con riferimento ai notevoli ed esosi aumenti delle
tariffe del servizio idrico integrato per l’intero anno 2020, la cui applicazione risulta essere
conseguenza della mancata contestazione dei maggiori costi pretesi dalla Sorical nel periodo
ottobre-novembre 2020 rispetto ai costi già molto alti messi in bilancio giusto un mese prima dal
commissario e, quindi, di una erronea volontà da parte dell’amministrazione di affrettarsi a
caricare il costo di tale aumento sull’esercizio 2020 mediante un forzato ed illegittimo aumento
delle tariffe applicate retroattivamente a tutto il 2020 con una maggiorazione complessiva che ci
risulta essere prossima al 40%. In particolare:

preso atto che con delibere della Giunta comunale n. 17 e n.19 del 25 novembre u.s. il Comune
di Scalea ha proceduto ad aumentare, in notevole misura, le tariffe del servizio idrico e della
TARI, e che tali aumenti sono stati applicati con efficacia retrodatata all’inizio dell’anno di
adozione, il 2020, con notevoli aggravi di costi per i contribuenti, chiamati peraltro a pagare a
gennaio 2021 con scadenza fissata al 31 dicembre 2020;

considerato che la predetta applicazione retroattiva dell’aumento delle tariffe è palesemente
illegittima, perché conseguente a deliberazioni della Giunta comunale adottate oltre il termine
previsto dall’art. art.1, comma 169, L.296/2006 ovvero, oltre il termine ultimo per
l’approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio, che quest’anno era il 31 ottobre;

considerato che non risulta possibile invocare i maggiori termini concessi dall’art. 107, comma
5, del D.L. 18/2020 per la determinazione delle tariffe TARI, atteso che la possibilità di differire
fino al 31/12/2020 la delibera di approvazione delle tariffe era subordinata alla contestuale
delibera di approvazione del piano finanziario ed avuto riguardo al fatto che, ai sensi dell’art. 1,
comma 683, della legge 147/2013, l’adozione di tali delibere è riservata al Consiglio Comunale;

considerato, altresì, che i predetti aumenti di tariffe non sono stati approvati neanche ai sensi
dell’art.193 D.Lgs 267/2000 nella deliberazione del Consiglio comunale sugli equilibri di
bilancio che, sebbene adottata in data 27 novembre 2020, non ha contemplato alcun
accertamento negativo dell’equilibrio di bilancio e non ha previsto alcuna misura finalizzata al

suo raggiungimento, nell’erronea supposizione che l’equilibrio fosse stato già realizzato con
l’applicazione retroattiva delle predette delibere di giunta che, al contrario, in quanto tardive, non
hanno efficacia retroattiva e per l’anno 2020 non possono assicurare le risorse con esse
programmate;

ritenuto che la stessa deliberazione del consiglio comunale sugli equilibri di bilancio sia
palesemente infondata ed illegittima, perché basata sull’erronea supposizione di retroattività
delle delibere di giunta sopra richiamate, con tutte le gravi conseguenze che ne derivano in
ordine alla affidabilità ed alla regolarità della struttura contabile dell’ente;

rilevato che in relazione alle tariffe del servizio idrico integrato gli aumenti sono stati giustificati
con l’esigenza di coprire integralmente i costi sostenuti dal Comune per l’erogazione del
servizio, senza che siano state fornite ulteriori specificazioni né sull’ammontare né sulla
composizione di detti costi e senza fornire alcuna indicazione né sul gettito atteso dagli aumenti
tariffari né sulla metodologia di calcolo seguita per stabilire il punto di equilibrio fra costi e
ricavi;

rilevato, inoltre, che la pretesa di pagamenti molto elevati sulla base dei suddetti atti risulta
illegittima ed ingiusta, e sta dando luogo a diffuse proteste da parte dei cittadini, in evidente
difficoltà di fronte a richieste di pagamento inique ed esose, senza contare che ogni cittadino,
oltre al diritto-dovere di contribuire in maniera equa, avrebbe, – secondo lo statuto del
contribuente – il diritto di sapere in anticipo quanto deve pagare e che per il servizio idrico
integrato non può essere chiesto un pagamento forfettario (Cass. n. 25794/2018);

evidenziato, infine, che la causa di tali aumenti è da ricondurre, per quanto riferito dallo stesso
assessore al bilancio, dott. Luigi Russo nel corso del consiglio comunale del 27 novembre 2020,
ad una lievitazione dei costi per l’anno 2020 conseguente ad una maggiore pretesa avanzata dalla
Sorical nel periodo ottobre-novembre 2020 (dopo che il Commissario Massida, giusto un mese
prima, aveva già determinato le tariffe per il 2020 ed approvato il bilancio di previsione), pretesa
che, in quanto foriera di consistenti maggiorazioni di imposte, richiederebbe specifiche verifiche
di fondatezza, anche perché non vi è motivo di ritenere che i consumi idrici dell’anno 2020 siano
stati superiori agli anni precedenti, per cui appare verosimile che eventuali aggravi di fornitura
siano conseguenza di dispersioni nella reta, fatto non imputabile all’ente comunale che, però,
non ci risulta abbia contestato tale circostanza,
CHIEDE
Al sindaco in intestazione di riferire a questo gruppo, con risposta in forma scritta, anche a nome
della Giunta comunale dallo stesso presieduta:

quali siano le valutazioni dell’amministrazione in ordine alle contestazioni indicate in premessa e
quali azioni l’amministrazione comunale intenda porre in essere per far fronte alla situazione
sopra delineata e per evitare che gli utenti siano costretti a pagare somme non dovute oppure a
difendersi in sede contenziosa;

quali provvedimenti l’amministrazione comunale intenda adottare per ripristinare la legittimità e/
o la fondatezza della deliberazione sugli equilibri di bilancio risultante, per quanto detto, viziata
da errori di merito;
Con richiesta di inviare copia della risposta alla presente interpellanza al Garante del contribuente
per la Calabria, al quale si rivolge fin d’ora istanza di intervento ove le soluzioni proposte
dall’amministrazioni non risultassero sufficientemente risolutive, al Ministero dell’Economia e
delle Finanze ed al Prefetto di Cosenza, ai quali la presente interpellanza è inviata per conoscenza,
per eventuali interventi di competenza in relazione all’obbligo dell’amministrazione comunale di
verificare gli equilibri di bilancio nei termini di legge.


Con osservanza
Scalea, Avv. Angelo Paravati