Ecco alcuni punti della nuova ordinanza emessa dal sindaco di Santa Maria Del Cedro, Ugo Vetere:

◾Divieto di svolgimento di qualsivoglia attività sportiva all’aperto;
◾Divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione se non nel limite massimo di metri 200 per garantire benessere e passeggiate agli animali domestici forniti di libretto sanitario e microchip
◾Tutte le attività commerciali escluse farmacie e parafarmacie chiusura ore 17.00
◾Attività di generi alimentari con il seguente orario di apertura: ore 08.00/13.00 – 15.30/19.00
Con possibilità di apertura continuata previa comunicazione;
◾ È consentita l’attività di generi alimentari con consegna a domicilio fino alle ore 18.30
◾Chiusura cimiteri comunali
◾I lavori nei cantieri edili devono terminate alle ore 16.00
◾Cura dei terreni agricoli e degli animali(per coloro che non svolgono impresa) previa autocertificazione è consentita dalle ore 07.00/08.00 – 16.00/17.00;

Ecco l’ordinanza completa

ORDINANZA N. 15 DEL 20/03/2020
IL SINDACO

Visti i provvedimenti resi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di COVID – 19 ;

Vista l’ordinanza a mia firma n. 14 del 15.03.20 qui da intendersi per integralmente trascritta e riportata ;

Vistal’ordinanza resa dal Presidente della Regione Calabria On. Jole Santelli n. 7 del 14/03/2020, qui da intendersi per integralmente trascritta e riportatae che viene ad essere richiamata nelle parti salienti in cui detta “ Nuove ed ulteriori misure per la gestione dell’Emergenza Covid-19”:
ORDINA

  1. In aggiunta a quanto fissato nelle Ordinanze n. 1/2020, n. 3/2020 e n. 4/2020, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza i soggetti residenti o domiciliati nell’intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall’estero devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, informandone il Sindaco e il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) ovvero Pediatra di Libera Scelta (PLS),con l’obbligo di osservare la quarantena domiciliare per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi;
  2. La comunicazione deve avvenire prioritariamente attraverso la scheda di registrazione al sito emergenzacovid.regione.calabria.it o, in caso di impossibilità, secondo le modalità fissate nell’Ordinanza n. 1/2020;
  3. I soggetti di cui trattasi dovranno rimanere reperibili per ogni eventuale attività di sorveglianza ai fini della valutazione sanitaria da parte del Dipartimento di Prevenzione d’intesa con il MMG/PLS, che disporranno le misure di profilassi necessarie, incluso l’isolamento;
  4. I soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, purché rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM dell’11 marzo 2020, devono comunicare, attraverso la scheda di registrazione presente sul sito emergenzacovid.regione.calabria.it o, in caso di impossibilità, secondo le modalità fissate nell’Ordinanza n. 1/2020 (comunicazione al Dipartimento di Prevenzione) dandone
    informativa altresì al Sindaco del Comune competente, le specifiche motivazioni dello spostamento, che saranno oggetto di verifiche da parte delle Autorità Competenti;
  5. Al fine di evitare il potenziale assembramento di persone nei parchi pubblici e similari, si dispone la chiusura di dette aree con effetto immediato;
  6. Alle Autorità Competenti spetta l’esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza.
    Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato;

CONSIDERATO
Che le prescrizioni ed i divieti dettati vengono mal sopportati e disattesi da una parte della “ popolazione “ ;
Che si rende pertanto necessario adottare ulteriori e più stringenti limitazionisi
ORDINA
1)Alle autorità di Polizia di effettuare ulteriori accertamenti e sopralluoghi presso i “ Parchi” presenti nella zona marina al fine di verificare le presenze e se i presenti hanno posto in essere quanto dovuto e rispettato le prescrizioni imposte ;
2) Divieto di svolgimento di “ qualsivoglia” attività sportiva all’aperto ;
3) Divieto di allontanarsi dalla propria abitazione se non sino ad un limite massimo di metri 200 allorquando si deve garantire agli animali domestici il dovuto benessere , fermo restando quando previsto per legge, ossia che l’animale sia fornito di libretto sanitario e dotato di microchip ( una sola persona) ;
4) Tutte le attività commerciali attualmente non incluse in provvedimenti di chiusura ad esclusione di farmacie e parafarmacie devono rispettare l’orario giornaliero di chiusura delle ore 17:00 ;
5) Le sole attività di generi alimentari devono rispettare il seguente orario di apertura al pubblico : ore 8 / 13:00 – ore 15:30/ 19:00 con possibilità ove comunicata di “ apertura continuata “ nel rispetto delle giornate feriali e festive indicate nel decreto ministeriale e con il rispetto delle prescrizioni “ sanitarie in essere”;
6) Alle attività di vendita di generi alimentari è consentita la consegna a domicilio entro le ore 18:30 nel rispetto delle giornate feriali e festive indicate nel decreto ministeriale;
7) La chiusura dei cimiteri comunali( è garantito lo svolgimento dei riti funebri e a tal fine si indica l’utenza 329/ 6357751 cui far riferimento per le evenienze) ;
8) I lavori nei cantieri edili devono terminare improrogabilmente entro le ore 16:00 ;
9) Per quanto attiene la “ cura” dei terreni agricoli,per coloro i quali non svolgono attività d’impresa,è consentita previa redazione della dovuta autodichiarazione da mostrare alle autorità di Polizia in occasione dei dovuti controlli (ai soli proprietari )l’accesso ai fondi dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e dalle ore 16:00 alle 17:00 anche al fine di garantire a chi svolge diversa attività lavorativa ( ad esempio nella P.A. o nei cantieri edili ) di poter curare i campi e gli animali domestici e non che di “solito” sono ivi presenti.
Alle forze di Polizia Locale e al Comando Stazione Locale dei Carabinieri, competente per territorio, di far rispettare le prescrizioni sopra riportate.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti nella presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto e punito dall’art. 650 del c.p. ove il fatto non costituisce fatto più grave.

Ai fini dell’attuazione delle disposizioni indicatesiindica l’utenza del Responsabile del COC signor Colantonio 333/ 3655459.
Si indica l’indirizzo email ove far pervenire le comunicazioni: pmsantamariadelcedro@libero.it.

ORDINA
di trasmettere la presente Ordinanza

  1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
  2. Al Ministero della Salute
  3. Alla Regione Calabria
  4. Al Sig. Questore di Cosenza
  5. Al Sig. Prefetto di Cosenza
  6. Ai Carabinieri di Santa Maria del Cedro
  7. Ai Carabinieri di Scalea
  8. All’ASP di Cosenza
  9. Alla Guardia di Finanza di Scalea
  10. Alla Capitaneria di Porto di diamante
  11. Alla Polizia stradale di Scalea

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente affisso su tutto il territorio comunale.

Santa Maria del Cedro lì, 20/03/2020 ore 10,15

Il Sindaco Avv. Ugo Vetere

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