Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Ordinanza ai sensi dell’art.32,comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene  e sanità pubblica -Ulteriori Provvedimenti relativi al Comune di San Lucido (CS)

Il presidente della Regione Calabria

ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento
del rischio di diffusione del virus già vigenti, e a quanto previsto nell’Ordinanza n. 11/2020
prorogata, da ultimo con l’Ordinanza n. 25/2020, nel territorio del Comune di San Lucido:

  1. il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti, ad
    esclusione degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e
    nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, le forze dell’Ordine. I titolari e/o legali
    rappresentanti delle attività – consentite sul territorio ai sensi dei DDPCM 11 marzo 2020, 22 marzo
    e 1 aprile 2020 e ss.mm.ii. e quelle strettamente strumentali alle stesse – ubicate fuori dal territorio
    del Comune di San Lucido, dovranno dimostrare che lo spostamento è strettamente indispensabile e
    non differibile. Le misure di cui sopra non si applicano alle categorie di cui all’art. 21 del Decreto
    Legge 2 marzo 2020, n. 9.
  2. L’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale per tutte le persone i cui spostamenti
    all’interno del Comune e fuori da esso siano consentiti.

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Cosenza assicura il rafforzamento e l’ampliamento
degli screening sanitari, dando priorità alla popolazione del Comune oggetto della presente
Ordinanza rispetto a quelle di altri Comuni.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di
quanto previsto dal Decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato;
La presente ordinanza ha efficacia fino al 19 aprile 2020 e potrà essere aggiornata ove si rendesse
necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica locale.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio
dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto di Cosenza, all’ Azienda Sanitaria Provinciale
competente per territorio, al Sindaco di San Lucido.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
della Giunta della Regione.
Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli
(F.to digitalmente)

https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17425