Di Antonello Troya

Mangerà il panettone e brinderà a champagne l’amministrazione Cascini, gli stessi sindaco, assessori e consiglieri comunali che a sostegno del procedimento in sede giudiziaria, si sono costituiti presso il tribunale di Paola avanzando una presunta incostituzionalità della legge che metterebbe in un angolo il primo cittadino e tutto l’esecutivo. Ma andiamo per ordine. Secondo l’opposizione consiliare Vincenzo Cascini, capolista di Belvedere #puntozero, avrebbe presentato le dimissioni fuori dai limiti temporali concessi nei casi di candidature di amministratore o dirigente di aziende convenzionate con il pubblico, ovvero con lo Stato, e quindi sarebbe ineleggibile. L’udienza del 18 dicembre è stata rinviata al 15 gennaio del nuovo anno. Un nuovo rinvio dopo quello del settembre scorso. Ma a latere viene fuori la costituzione in giudizio (comparsa di intervento) dei consiglieri comunali, Francesca Impieri, Marco Liporace, Vincenzo Cristofaro, Maria Rosa Scavella e Salvatore Cetraro che, di fatto, hanno avviato un procedimento incidentale che potrebbe, ripetiamo potrebbe, bloccare tutto il procedimento di ineleggibilità e quindi di decadenza. In parole povere si tratta di valutare se la normativa avanzata rientra nella costituzionalità o meno. Secondo il legale cui è stato affidato il procedimento, l’avvocato Paolo Carrozzino, “si palesa evidente lo specifico interesse di cui sono titolari i Consiglieri Comunali eletti nella lista collegata al candidato Sindaco Cascini. Questi, invero, subirebbero, in conseguenza della accertata e dichiarata decadenza dei Sindaco per ineleggibilità, la rimozione dalla carica di Consigliere Comunale quale effetto riflesso dei vigente sistema elettorale, il quale prevede, nella ridetta ipotesi di decadenza dei Primo Cittadino, anche la decadenza della Giunta lo scioglimento dei Consiglio Comunale”.

Scrive il legale: “Il Dott. Vincenzo Cascini in data 20 aprile 2019 rassegnava le proprie «irrevocabili dimissioni con effetto immediato dalla carica di Amministratore unico e legale rappresentante della Società» Casa di Cura Cascini s.r.l. Nella stessa data era stata convocata l’assemblea ordinaria dei soci per la nomina di un nuovo legale rappresentante. L’avvocato Carrozzino sostiene la illegittimità costituzionale dell’art. 60, comma 1, n. 9, dei D. Lgs. 267/2000, in relazione all’art. 2385 c.c., per violazione dell’art. 51, comma 1, della Costituzione, limitatamente alla inclusione nelle ipotesi di ineleggibilità previste nel n. 9 dei comma 1 dell’art. 60 del testo unico degli enti locali. Insomma il dottore Cascini, in qualità di amministratore della società si era dimesso astenendosi contemporaneamente da ogni attività inerente all’ufficio di Amministratore unico di s.r.l. convenzionata con il sistema sanitario.