COSENZA – Accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza di ingiunzione impugnata emessa dalla Prefettura di Cosenza e notificata dal Comando Stazione Carabinieri di Paola e condanna la Prefettura di Cosenza al pagamento delle spese di lite. Il Giudice di Pace di Paola Daniela Turco, con Sentenza n. 21/2026, ha accolto il ricorso proposto da M.C., imprenditore locale, rappresentato e difeso dagli Avvocati Carmine Curatolo ed Emilio Enzo Quintieri, avverso l’ordinanza di ingiunzione di pagamento di Euro 533,33 euro emessa dalla Prefettura di Cosenza per una presunta violazione delle norme di contenimento del contagio da Covid-19, accertata in Paola, dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Paola il 17 aprile 2020. Già al momento del controllo, su strada, l’imprenditore locale, dichiarava ai Carabinieri che lo avevano fermato che si stava spostando all’interno del Comune ove risiedeva per esigenze lavorative, essendo egli titolare di un noto autolavaggio self service nei pressi del Centro Commerciale “Le Muse”. Tale giustificazione era riportata sia nel verbale di accertamento che nell’autocertificazione. Nonostante ciò i Carabinieri contestarono a M.C. la violazione delle disposizioni anticovid e, successivamente, la Prefettura di Cosenza, emise la relativa ingiunzione di pagamento. I difensori di M.C. hanno proposto tempestivamente ricorso all’Autorità Giudiziaria competente evidenziando l’insussistenza dell’illecito amministrativo contestato poiché lo spostamento oggetto di sanzione amministrativa era giustificato da comprovate esigenze lavorative, espressamente ammesse dalla normativa emergenziale vigente all’epoca dei fatti. In particolare, gli Avvocati Curatolo e Quintieri, hanno dimostrato, anche producendo documentazione, che, in quel periodo, l’attività di autolavaggio svolta dal loro assistito rientrava tra quelle consentite e mai soggette a chiusura, trattandosi di attività funzionale alla manutenzione e igienizzazione dei veicoli. Quindi, era del tutto evidente, che M.C. non avrebbe potuto essere sanzionato in quanto lo spostamento, per come immediatamente dichiarato ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Paola, era avvenuto per comprovate esigenze lavorative, facoltà espressamente riconosciuta anche dall’Art. 1 c. 1 lettera a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020. La Prefettura di Cosenza, nonostante ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva, disertando il contraddittorio omettendo di provare l’esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivo dell’illecito ascritto, e veniva dichiarata contumace. All’esito della causa, il Giudice di Pace di Paola Daniela Turco, anche alla luce della documentazione prodotta dalla difesa, ha dato ragione al ricorrente che ha agito nel pieno rispetto della normativa emergenziale, accogliendo il ricorso ed annullando l’ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa dalla Prefettura di Cosenza in virtù di un erroneo verbale di contestazione redatto dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Paola per una violazione inesistente, condannando l’Ufficio Territoriale del Governo anche al pagamento delle spese di lite.

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