Il Tar della Calabria ha disposto la sospensione dell’ordinanza con la quale il presidente facente funzioni della giunta regionale calabrese, Nino Spirlì, aveva chiuso le scuole di ogni ordine e grado sino al 28 novembre.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato da alcuni genitori di Paola, patrocinati dagli avvocati Paolo Perrone e Nicola Cassano, che si erano opposti dalla decisione assunta da Spirlì lo scorso 14 novembre. Il tribunale amministrativo regionale ha evidenziato: “il grave pregiudizio educativo, formativo ed apprendimentale ricadente sui destinatari del servizio scolastico”.

Ma non solo. Scorrendo l’atto che sospende l’ordinanza del presidente facente funzioni si legge: “Senza certezza alcuna del nesso di causalità intercorrente fra lo svolgimento in presenza delle attività didattiche nella scuola materna, in quella elementare e media di primo grado (limitatamente al primo anno) e il verificarsi dei contagi – stante anche l’assenza di interlocuzioni con gli Istituti scolastici (ritenuti tutti allo stesso modo luoghi in cui il rispetto del distanziamento interpersonale è “complicato”) – conduce alla conclusione che la succitata correlazione e comunque  quand’anche esistente- la sua consistenza e distribuzione territoriale sembrano essere frutto d’una istruttoria procedimentale sommaria e carente basata su dati e ipotesi destinati a trovare più precisa conferma solo ad intervenuto esaurimento dell’efficacia dell’ordinanza de qua”.